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Sez. 3, Sentenza n. 17864 del 23/01/2014 Ud. (dep. 29/04/2014) Rv. 261498 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Momento in cui deve avvenire - Prima delle formalità di apertura del dibattimento - Mediante offerta di assegno bancario - Possibilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2014-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261498-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO

Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., è necessario che il risarcimento avvenga prima delle formalità di apertura del dibattimento, con la conseguenza che l'avvenuta riparazione del danno non può essere ravvisata nell'offerta di un assegno bancario che, in quanto "datio pro solvendo", manca del carattere della effettività ed è equiparabile piuttosto ad una mera promessa di ristoro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 sexies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)