Sez. 3, Sentenza n. 17864 del 23/01/2014 Ud. (dep. 29/04/2014) Rv. 261498 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Momento in cui deve avvenire - Prima delle formalità di apertura del dibattimento - Mediante offerta di assegno bancario - Possibilità - Esclusione - Ragione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., è necessario che il risarcimento avvenga prima delle formalità di apertura del dibattimento, con la conseguenza che l'avvenuta riparazione del danno non può essere ravvisata nell'offerta di un assegno bancario che, in quanto "datio pro solvendo", manca del carattere della effettività ed è equiparabile piuttosto ad una mera promessa di ristoro.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 sexies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)