Sez. 1, Sentenza n. 11855 del 03/07/1980 Ud. (dep. 12/11/1980) Rv. 146621 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI ESAME ANCHE DELLE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI ESAME ANCHE DELLE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE - ESCLUSIONE.*
Gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo sui fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto, attraverso l'esame delle risultanze processuali, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici o giuridici, sono sottratti al Sindacato di legittimita e non possono essere investiti dalla censura di Mancanza o di contraddittorieta della motivazione soltanto perche contrari all'assunto del ricorrente, il quale prospetti una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti. Le doglianze su tali accertamenti non rientrano, percio, tra quelle ammissibili in Sede di ricorso per Cassazione, cui non sono soggette se non in base ad un controllo estrinseco della congruita e logicita della motivazione. (Conf mass, n 144667 anno 1980; (Conf mass, n 142915 anno 1979; (Conf mass n 142334 anno 1979).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)