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Sez. 3, Sentenza n. 1758 del 15/06/1973 (Rv. 364712 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - ANIMUS CONFITENDI - NECESSITA - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - AMMISSIONI IN CAPITOLI DI PROVA - VALORE DI CONFESSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364712-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - ANIMUS CONFITENDI - NECESSITA - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - AMMISSIONI IN CAPITOLI DI PROVA - VALORE DI CONFESSIONE - ESCLUSIONE.*

La confessione e un atto personale della parte, che presuppone l'animus confitendi, cioe l'intenzione di affermare all'altra parte la verita dei fatti o rapporti contrari al confitente stesso. Onde la confessione non puo essere identificata in dichiarazioni del procuratore ad litem, ovvero in ammissioni contenute in capitoli di prova da questi, eventualmente, formulati (specie se successivamente contrastati dalle deduzioni e difese prospettate), non potendo il procuratore compiere Atti di disposizione del diritto controverso e non potendosi riscontrare nel suo operato il cennato animus confitendi. (V 900/70, mass n 346299).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)