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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 248 del 2017

Decisione
decisa il 2017-11-08, depositata il 2017-11-29
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:248
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 39510

  • Spese di giustizia
  • Contributo unificato nel processo tributario
  • Calcolo dell'ammontare dovuto per il ricorso in appello avverso più atti impositivi
  • Riferimento al valore della lite determinato "per ciascun atto impugnato"
  • Denunciata imposizione di onere eccessivo e irrazionale per l'accesso alla giustizia tributaria, disparità di trattamento rispetto al processo civile e a quello amministrativo, lesione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale contro gli atti della PA, violazione di diritti (ad un processo equo e ad un ricorso effettivo) garantiti dalla CEDU
  • Incompleta descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e conseguente inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È dichiarata manifestamente inammissibile, per incompleta descrizione della fattispecie concreta e (conseguente) inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 598, lett. a), della legge n. 147 del 2013, in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato dalla Commissione tributaria regionale della Campania - in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della CEDU - nella parte in cui, ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto, nei processi tributari, in caso di ricorso avverso più atti impositivi, prevede che il valore della lite venga determinato "per ciascun atto impugnato, anche in appello," ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 e s.m. [anziché in base al totale dei tributi richiesti]. Pur censurando l'art. 14, comma 3-bis, nella formulazione successiva alla legge n. 147 del 2013, il giudice rimettente non dà conto dell'applicabilità di quest'ultima al contributo contestato nel giudizio a quo, non essendo indicata, né evincibile dall'ordinanza di rimessione, la data di iscrizione a ruolo del ricorso per il quale sarebbe stato parzialmente evaso il contributo, ciò che impedisce alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione. Le lacune dell'ordinanza di rimessione riguardanti le circostanze da cui dipende l'applicabilità (in specie, ratione temporis) della norma censurata impediscono alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa. (Precedenti citati: ordinanze n. 196 del 2016, n. 148 del 2015, n. 176 del 2014).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come modificato dall'art. 1, comma 598, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Campania nel procedimento vertente tra R. O. e il Ministero dell'economia e delle finanze, con ordinanza del 19 aprile 2016, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 2017 il Giudice relatore Aldo Carosi;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria regionale della Campania, con ordinanza del 19 aprile 2016 (reg. ord. n. 227 del 2016), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come modificato dall'art. 1, comma 598, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; che la disposizione censurata stabilisce che, nei processi tributari, il valore della lite ‒ al quale è commisurato l'importo del contributo unificato dovuto in base al precedente art. 13 ‒ è determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, e successive modificazioni; che, in punto di rilevanza, la Commissione tributaria rimettente ritiene la questione di legittimità sollevata strettamente funzionale alla decisione della causa, in cui si controverte, appunto, della legittimità della pretesa tributaria in relazione a ciascun atto impugnato e, quindi, «per così dire, atomistica e non cumulativa del contributo unificato», secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 (che rinvia all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992), così come modificato dall'art. 1, comma 598, della legge n. 147 del 2013; che, in ordine alla non manifesta infondatezza, secondo la rimettente, le disposizioni censurate lederebbero, innanzitutto, gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la necessità di corrispondere tanti contributi unificati quanti sono gli atti impositivi, e non già un solo contributo sulla somma dei valori, secondo quanto previsto dal codice di procedura civile e, in particolare, dall'art. 10 cod. proc. civ., costituirebbe un onere eccessivo, irrazionale e punitivo per chi intenda adire la giustizia tributaria, condizionandone il diritto di accesso; che sarebbero inoltre lesi l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto irragionevolmente i ricorsi tributari sarebbero trattati diversamente dalle azioni promosse nel processo civile ed in quello amministrativo in cui il valore della lite è dato dalla somma del valore delle domande; l'art. 113 Cost., dal momento che l'aggravio economico subito dal ricorrente si tradurrebbe in una minore possibilità di reazione avverso atti di imposizione tributaria promananti sempre da soggetti pubblici, nonché l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della CEDU - i quali sanciscono rispettivamente il diritto ad un processo equo, ad un ricorso effettivo e il divieto di restrizione dei diritti non connessa allo scopo per cui è stata prevista -, in quanto non sarebbe valorizzata la logica della concretezza e dell'effettività del diritto di difesa ad essi sottesa; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri che ha concluso per l'inammissibilità o la non fondatezza della questione sollevata;
punto 2
Considerato che la Commissione tributaria regionale della Campania dubita della legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come modificato dall'art. 1, comma 598, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della CEDU; che, tuttavia, pur essendo censurata la disposizione nella formulazione successiva alla legge n. 147 del 2013, il giudice a quo, non ha dato conto dell'applicabilità di detta disposizione al contributo in questione e, in particolare, non ha indicato - né risulta altrimenti evincibile dal corpo dell'ordinanza di rimessione - la data di iscrizione a ruolo del ricorso per il quale sarebbe stato parzialmente evaso il contributo; che la Commissione rimettente ha dunque omesso di descrivere compiutamente la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio e, conseguentemente, di fornire un'adeguata motivazione in ordine alla rilevanza della questione; che le menzionate carenze, con specifico riferimento all'applicazione nel giudizio a quo del censurato art. 14, comma 3-bis, come modificato dalla legge n. 147 del 2013, impediscono a questa Corte la necessaria verifica della rilevanza della questione, con conseguente declaratoria di manifesta inammissibilità della stessa (ex plurimis, ordinanze n. 196 del 2016, n. 148 del 2015, n. 176 del 2014).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come modificato dall'art. 1, comma 598, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Commissione tributaria regionale della Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

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