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Sez. U, Sentenza n. 5926 del 10/11/1982 (Rv. 423685 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE - GESTIONE DI UNA SCUOLA - NATURA PUBBLICISTICA O PRIVATISTICA DI DETTA ATTIVITÀ - CRITERI DISTINTIVI - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA ED ALLA DEVOLUZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE AL GIUDICE ORDINARIO O AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1982-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423685-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE - GESTIONE DI UNA SCUOLA - NATURA PUBBLICISTICA O PRIVATISTICA DI DETTA ATTIVITÀ - CRITERI DISTINTIVI - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA ED ALLA DEVOLUZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE AL GIUDICE ORDINARIO O AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Qualora un ente pubblico non economico (nella specie, istituzione pubblica di assistenza e beneficienza ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972) gestisca una scuola, la relativa attività assume natura pubblicistica o privatistica, a secondo che si inserisca nell'ambito dell'organizzazione tipica dell'ente medesimo, con l'adozione degli strumenti propri dell'Azione amministrativa e per il perseguimento di interessi soltanto di ordine generale, ovvero si ricolleghi ad un'organizzazione distinta, sotto l'aspetto strutturale, funzionale ed economico, la quale persegua, con connotati imprenditoriali, anche lo scopo di procacciare entrate remunerative dei costi. Ne consegue, rispettivamente, nell'uno o nell'altro dei suddetti casi, la natura pubblicistica o privatistica del rapporto di lavoro del personale di quella scuola, e la devoluzione delle controversie ad esso inerenti alla giurisdizione del giudice amministrativo o del giudice ordinario. (V 603/81, mass n 411088; (V 840/80, mass n 404284).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)