Sez. 1, Sentenza n. 1966 del 19/09/1988 Cc. (dep. 24/10/1988) Rv. 179507 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - GIUDIZI DIRETTISSIMI ATIPICI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - GIUDIZI DIRETTISSIMI ATIPICI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Anche nei giudizi direttissimi atipici è possibile la trasformazione del rito speciale in istruzione formale a norma dello art. 504 comma primo cod. proc. pen., eccettuato il caso in cui la legge istitutiva, espressamente derogando a tale articolo, stabilisca l'irreversibilità del procedimento direttissimo. (Conf mass n 167845).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 504, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)