Sez. 2, Sentenza n. 1177 del 05/05/1973 (Rv. 363713 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - RICORSO AGLI ALTRI CRITERI ERMENEUTICI - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - SUSSIDIARIETA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - RICORSO AGLI ALTRI CRITERI ERMENEUTICI - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - SUSSIDIARIETA - CONDIZIONI.*
Nell'interpretazione del contratto il giudice deve ricercare la comune intenzione delle parti anzitutto con riguardo al significato letterale delle parole usate e puo ricorrere alle altre regole ermeneutiche - che sono di carattere sussidiario - ed in particolare allo esame del comportamento dei contraenti, soltanto quando le espressioni letterali contenute nel contratto non siano chiare, precise ed univoche. (Conf 3154/72, mass n 360943; 2975/72, mass n 360723).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)