Sez. 6, Sentenza n. 1011 del 16/11/1971 Ud. (dep. 31/12/1971) Rv. 088046 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO CONFERMATIVA DI QUELLA DI PRIMO GRADO - INTEGRAZIONE DELLE DUE MOTIVAZIONI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO CONFERMATIVA DI QUELLA DI PRIMO GRADO - INTEGRAZIONE DELLE DUE MOTIVAZIONI.*
L'Obbligo della motivazione, specialmente nel caso di sentenza di appello sostanzialmente confermativa di quella di primo grado in cui le due motivazioni debbono intendersi integrate in modo da formare un tutto inscindibile, deve considerarsi adempiuto allorche il giudice dell'appello, senza diffondersi nella confutazione minuta, particolareggiata ed inutile di motivi di gravame involgenti la critica delle risultanze di taluni elementi di prova, dimostri - mediante la enunciazione delle peculiari e fondamentali ragioni che hanno determinato la sua decisione - di aver tenuto conto nella formazione del suo convincimento delle principali e decisive risultanze acquisite nel processo. (Conf mass nn 132475 e 131955; (Conf mass n 127614; (Conf mass n 122986; (Conf mass nn 120501 e 120303).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)