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Sez. 6, Sentenza n. 11462 del 12/06/1997 Ud. (dep. 15/12/1997) Rv. 209697 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - SPESE PROCESSUALI | Condanna di più imputati - Solidarietà - Presupposti e limiti.
Stato
decisa il 1997-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209697-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - SPESE PROCESSUALI

Anche nel vigore dell'attuale codice di procedura penale, vale la regola secondo la quale la circostanza che più imputati siano giudicati nello stesso processo in tanto determina l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali, in quanto essi riportino condanna per concorso nel medesimo reato o per reati intimamente connessi. La solidarietà invece non si verifica se la riunione dei procedimenti e la celebrazione dell'unico giudizio sono derivate da semplice connessione soggettiva o probatoria ovvero di opportunità processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)