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Sez. 2, Sentenza n. 695 del 22/01/2000 (Rv. 533067 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI | Fondamento dell'esclusione - Conseguenze - Dichiarazione del venditore circa il buon funzionamento della cosa - Effetti - Garanzia per i vizi facilmente riconoscibili - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533067-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI

L'esclusione della garanzia quando i vizi siano facilmente riconoscibili nel momento della conclusione del contratto costituisce imposizione a carico del compratore di un onere di diligenza minima nella scoperta del vizio, in applicazione del principio di autoresponsabilità. Pertanto affinché in presenza di vizi facilmente riconoscibili, sorga l'obbligo di garanzia in capo al venditore non è sufficiente la dichiarazione di quest'ultimo circa il buon funzionamento della cosa venduta giacché con tale dichiarazione il venditore promette una particolare qualità della cosa per un tempo determinato, prestando una garanzia di durata, regolata da una propria disciplina e diretta ad altri fini, richiedendosi invece per il sorgere dell'obbligo sopraindicato una specifica assicurazione sull'assenza di vizi, con la quale il venditore determina un particolare affidamento del compratore, indotto a soprassedere all'esame della cosa e quindi a non scoprirne gli eventuali vizi (nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente il diritto al risarcimento dei danni per vizi nell'impianto di riscaldamento del quale i venditori dell'appartamento avevano garantito il buon funzionamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)