Sez. 3, Ordinanza n. 6523 del 12/03/2024 (Rv. 670445-01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - LIMITAZIONI (FATTI DOLOSI) | Rischio assicurato - Fatti dannosi derivanti da colpa grave o gravissima - Inclusione nella copertura assicurativa - Sussistenza - Esclusione dei fatti dovuti a colpa grave e dei fatti dovuti a specifici comportamenti colposi - Pattuizione espressa - Necessità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - LIMITAZIONI (FATTI DOLOSI)
L'assicurazione della responsabilità civile, per la sua stessa natura, copre necessariamente il danno che deriva da fatto colposo, benché connotato da colpa anche grave o gravissima, essendo, pertanto, necessaria una pattuizione espressa delle parti per escludere l'assicurabilità dei fatti dovuti a colpa grave dell'assicurato o dei fatti dovuti a particolari e specifici comportamenti colposi.
Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)