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Sez. 3, Ordinanza n. 6523 del 12/03/2024 (Rv. 670445-01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - LIMITAZIONI (FATTI DOLOSI) | Rischio assicurato - Fatti dannosi derivanti da colpa grave o gravissima - Inclusione nella copertura assicurativa - Sussistenza - Esclusione dei fatti dovuti a colpa grave e dei fatti dovuti a specifici comportamenti colposi - Pattuizione espressa - Necessità.
Stato
decisa il 2024-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670445-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - LIMITAZIONI (FATTI DOLOSI)

L'assicurazione della responsabilità civile, per la sua stessa natura, copre necessariamente il danno che deriva da fatto colposo, benché connotato da colpa anche grave o gravissima, essendo, pertanto, necessaria una pattuizione espressa delle parti per escludere l'assicurabilità dei fatti dovuti a colpa grave dell'assicurato o dei fatti dovuti a particolari e specifici comportamenti colposi.

Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)