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Sez. 1, Sentenza n. 12808 del 03/09/2003 (Rv. 566494 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Condizioni - Eccessiva durata del processo non dipendente dal comportamento della parte istante - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566494-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini dell'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, rileva solamente il periodo eccedente il termine di durata ragionevole del processo che non sia imputabile alla parte istante; sicché, una volta accertato che il ritardo nella definizione della lite è dipeso da disfunzioni riferibili all'ufficio giudiziario, il giudice non può escludere l'indennizzo sul solo rilievo che, nella specie, altri ritardi erano imputabili al comportamento della parte medesima.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)