Sez. 3, Sentenza n. 3602 del 15/06/1985 (Rv. 441208 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI CONNESSI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI CONNESSI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La riunione, ex art. 151 disp. Att. Cod. proc. civ., di procedimenti connessi costituisce Esercizio di un potere affidato alla discrezionalità del giudice del merito, insindacabile in Sede di legittimità, e può essere attuato anche in Sede di udienza di trattazione, specie per le cause celebrate con il rito del lavoro, per le quali siffatta udienza comprende sia momenti istruttori che la fase della discussione. (V 5384/83, mass n 430298; (V 430/78, mass n 389732).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)