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Sez. T, Sentenza n. 33748 del 21/12/2024 (Rv. 673155-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI | Perdite su crediti - Deducibilità - Anno di competenza - Individuazione - Criteri - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673155-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di imposte sui redditi di impresa, le perdite su crediti sono deducibili nell'esercizio di competenza in cui sono emesse le note di credito poiché si realizza la certezza che il credito non può più essere soddisfatto e che è divenuto irrecuperabile.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)