Sez. 5, Sentenza n. 2957 del 10/02/2006 (Rv. 587086 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Effettuazione di unico pagamento su autofattura anziché su fattura del venditore - Duplice detrazione - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, nella ipotesi di unico pagamento, effettuato sulla autofattura anziché sulla fattura del venditore, non può essere operata, da parte del cessionario, una duplice detrazione in sede di dichiarazione annuale (come nella specie avvenuto quale IVA ammessa in detrazione e quale IVA oggetto di versamento integrativo direttamente all'ufficio).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)