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Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 20/07/1991 (Rv. 473254 - 01)

Prova civile - Esibizione delle prove - In genere | Ordine di esibizione - Mancata osservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473254-01

Prova civile - Esibizione delle prove - In genere

La mancata osservanza dell'ordine di esibizione di un documento, che è uno strumento ricostruttivo della realtà processuale, si pone, su un piano diverso dalla conseguenza dell'inerzia della parte onerata dall'obbligo di fornire la dimostrazione dei fatti cui è tenuta secondo l'art. 2697 cod.civ., rappresentando l'ordine di esibizione uno strumento estremo di conoscenza degli elementi essenziali del processo, già determinati dalla dialettica processuale, che il giudice ritenga di non poter trascurare ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)