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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 35817 del 06/12/2022 (Rv. 666584 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Compravendita di cosa futura - Componenti del reddito - Imputazione del costo - Individuazione dell’esercizio di competenza - Condizioni - Certezza e determinabilità.
Stato
decisa il 2022-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666584-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE

Nel caso di compravendita di cosa futura, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza al quale vanno temporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi del reddito, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, deve tenersi conto del momento in cui si verificano le due condizioni della "certezza" in ordine alla sussistenza e della "determinabilità" in ordine all'ammontare, che si realizzano quando la cosa viene ad esistenza e, trattandosi di frutti naturali, nel momento della separazione, ex art. 1472, comma 1, c.c..

Cod. Civ. art. 1472, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)