Sez. 6, Sentenza n. 2421 del 28/02/1972 Ud. (dep. 17/04/1972) Rv. 120771 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - REVOCA DEL DECRETO - RINVIO A NUOVO RUOLO - MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE ALLA NUOVA UDIENZA - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - ILLEGITTIMITA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - REVOCA DEL DECRETO - RINVIO A NUOVO RUOLO - MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE ALLA NUOVA UDIENZA - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - ILLEGITTIMITA.*
A norma dell'art 510 cod proc pen, se l'opponente si presenta all'udienza fissata per la trattazione della causa, il decreto penale di condanna e revocato di diritto: da quel momento e precluso al giudice di ordinarne l'esecuzione, e il dibattimento si svolge con le forme del rito ordinario, concludendosi di norma con una decisione di merito autonoma ed indipendente dal decreto penale. Se pertanto, dopo la presentazione dell'opponente, il dibattimento viene rinviato a nuovo ruolo per qualsiasi legittimo motivo, il pretore, in caso di mancata comparizione dell'imputato alla nuova udienza, deve-ricorrendone le condizioni ex art 498 cod proc pen-dichiararne la contumacia ed ordinare che si proceda oltre nel dibattimento, e non puo ordinare invece l'esecuzione del decreto. (V 112486, 111358, 110259, anno 1969; 107962, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)