Sez. 1, Sentenza n. 3964 del 27/11/1975 (Rv. 378246 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - RESPONSABILITA DEL VETTORE MARITTIMO - FATTO COSTITUTIVO - DANNO VERIFICATOSI NEL CORSO DEL VIAGGIO MARITTIMO - ONERE PROBATORIO - FATTI IMPEDITIVI DELLA RESPONSABILITA - DERIVAZIONE DEL DANNO DAI PERICOLI ECCETTUATI - MANCANZA DI COLPA DEL VETTORE E DI COLPA COMMERCIALE DEI DIPENDENTI E PREPOSTI - ONERE PROBATORIO - INVERSIONE.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - RESPONSABILITA DEL VETTORE MARITTIMO - FATTO COSTITUTIVO - DANNO VERIFICATOSI NEL CORSO DEL VIAGGIO MARITTIMO - ONERE PROBATORIO - FATTI IMPEDITIVI DELLA RESPONSABILITA - DERIVAZIONE DEL DANNO DAI PERICOLI ECCETTUATI - MANCANZA DI COLPA DEL VETTORE E DI COLPA COMMERCIALE DEI DIPENDENTI E PREPOSTI - ONERE PROBATORIO - INVERSIONE.*
Fatto costitutivo della responsabilita del vettore marittimo per perdita o avaria delle cose trasportate (da provarsi da colui che agisce per il risarcimento) e l'esistenza di un danno verificatosi nel corso del viaggio marittimo, ossia nel tempo intercorso fra la consegna delle merci al vettore e la riconsegna delle stesse, da parte del vettore, al destinatario. Fatti impeditivi di tale responsabilita (da essere provati dal vettore) sono, alternativamente: a) la derivazione del danno da uno dei cosiddetti 'pericoli eccettuatì (nel qual caso si produce una sorta di inversione dell'Onere probatorio a carico dell'attore, tenuto a dimostrare che nel processo eziologico del danno si e inserita una colpa (concorrente) del vettore e una colpa commerciale dei di lui dipendenti e preposti); b) la non derivazione del danno da colpa sua o da colpa commerciale dei di lui dipendenti e preposti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Navig. art. 422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)