Sez. 1, Sentenza n. 2496 del 26/07/1971 (Rv. 353523 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - VIZIO DI OMISSIONE ED INSUFFICIENZA DI CALCOLO - NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE - DECISIONE DELLE COMMISSIONI - SOMMARIA MOTIVAZIONE DALLA QUALE RISULTI GLI ELEMENTI DI FATTO TENUTI A CALCOLO NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE - NECESSITA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - VIZIO DI OMISSIONE ED INSUFFICIENZA DI CALCOLO - NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE - DECISIONE DELLE COMMISSIONI - SOMMARIA MOTIVAZIONE DALLA QUALE RISULTI GLI ELEMENTI DI FATTO TENUTI A CALCOLO NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE - NECESSITA.*
A norma dell'art 42 del RD 8 luglio 1937, n 1516 (che e da mettere in relazione con l'art 29, comma terzo, del RD 7 agosto 1936, n 1639, ai fini del vizio di omissione od insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore, le decisioni delle commissioni distrettuali e di quelle provinciali in tema di valutazione dei trasferimenti di ricchezza debbono contenere una sommaria motivazione dalla quale risultino gli elementi di fatto tenuti a calcolo nelle determinazioni del valore. A tal fine non e pero sufficiente che nella decisione si indichino i dati numerici posti a base dei calcoli, ma e necessario che siano indicati gli elementi grazie ai quali si e pervenuti al risultato indicato, salvo che i dati stessi non risultino dagli Atti e non siano stati contestati.*
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 42, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)