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Sez. 2, Sentenza n. 5731 del 05/12/1978 (Rv. 395522 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE DI DENARO - CORREDO NUZIALE COSTITUITO DAL GENITORE IN MISURA NOTEVOLMENTE SUPERIORE A QUELLA ORDINARIA - EQUIPARAZIONE ALLA DONAZIONE DELLE SOMME DI DANARO SPESE A TAL FINE - CONSEGUENZE - MANCANZA DI DENARO SUFFICIENTE NELL'EREDITA - VALUTAZIONE DEI BENI EREDITARI PRELEVANDI DAGLI ALTRI COEREDI - MOMENTO DETERMINANTE.*
Stato
decisa il 1978-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395522-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE DI DENARO - CORREDO NUZIALE COSTITUITO DAL GENITORE IN MISURA NOTEVOLMENTE SUPERIORE A QUELLA ORDINARIA - EQUIPARAZIONE ALLA DONAZIONE DELLE SOMME DI DANARO SPESE A TAL FINE - CONSEGUENZE - MANCANZA DI DENARO SUFFICIENTE NELL'EREDITA - VALUTAZIONE DEI BENI EREDITARI PRELEVANDI DAGLI ALTRI COEREDI - MOMENTO DETERMINANTE.*

Il corredo nuziale, costituito dal genitore alla figlia nubenda in misura notevolmente eccedente quella ordinaria, viene in considerazione, agli effetti della collazione, come donazione delle somme di danaro spese a tal fine, le quali, a norma dell'art 751 cod civ, sono soggette al principio nominalistico: ne consegue che, se nell'eredita non vi e danaro sufficiente e la donataria non vuole conferire altro danaro, i beni ereditari che debbono essere prelevati dagli altri coeredi in proporzione delle rispettive quote debbono necessariamente essere valutati con riferimento al momento della divisione, senza che possa farsi riferimento al momento della apertura della successione. (Conf 1987/63; (Conf 2184/61; (Conf 329/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 742, Cod. Civ. art. 750 CORTE COST., Cod. Civ. art. 751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)