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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 162 del 1980

Decisione
decisa il 1980-11-27, depositata il 1980-12-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:162
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16304

  • Contenzioso tributario
  • Mancata istanza di trattazione del processo
  • Ordinanza di estinzione
  • Non impugnabilità
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 63/1977 e O. nn. 144/1977 e 85/1980.

Norme impugnate

  • legge 9 ottobre 1971, n. 825
  • art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (legge di delegazione), promossi con ordinanze emesse l'8 e il 15 novembre 1976 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Latina sui ricorsi proposti da Felici Giuseppe ed altri e dalla s.r.l. CO.L.A.BO. rispettivamente iscritte ai nn. 254 e 255 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 145 e 152 del 1980. Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, la Commissione tributaria di secondo grado di Latina ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.
punto 2
Considerato che i due giudizi devono essere riuniti, in quanto entrambe le ordinanze di rimessione prospettano, nei medesimi termini, identiche censure; che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., è stata già decisa da questa Corte, con la sentenza 20 aprile 1977, n. 63, e con le ordinanze 6 dicembre 1977, n. 144, ed 11 giugno 1980, n. 85: la prima delle quali ne ha dichiarato la non fondatezza, mentre le seconde l'hanno ritenuta manifestamente infondata; che nelle ordinanze in esame non sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Latina - in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze