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Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (64/432/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo [1],

Visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [3] è già applicato e che un regolamento similare è previsto per il settore delle carni bovine; che tali regolamenti riguardano altresí gli scambi di animali vivi;

Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio sostituisce le molteplici e tradizionali misure di protezione alla frontiera con un sistema uniforme destinato in particolare a facilitare gli scambi intracomunitari; che il regolamento previsto per le carni bovine tende parimenti ad eliminare gli ostacoli a tali scambi;

Considerando che l'applicazione dei summenzionati regolamenti non avrà gli effetti desiderati fintantoché gli scambi intracomunitari degli animali delle specie bovina e suina saranno ostacolati dalle disparità esistenti negli Stati membri in materia di prescrizioni sanitarie;

Considerando che per eliminare tali disparità è necessario adottare misure nell'ambito della politica agricola comune e parallelamente ai regolamenti già adottati o in preparazione per quel che riguarda la graduale attuazione di organizzazioni comuni dei mercati; che occorre pertanto procedere ad un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di polizia sanitaria;

Considerando che il diritto che hanno gli Stati membri, in virtù dell'articolo 36 del Trattato, di mantenere in vigore i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, non li libera tuttavia dall'obbligo di attuare il ravvicinamento delle disposizioni sulle quali si basano tali divieti e restrizioni, nella misura in cui le disparità esistenti tra tali disposizioni costituiscono degli ostacoli per l'attuazione e il funzionamento della politica agricola comune;

Considerando che, nell'ambito di tale ravvicinamento, bisogna imporre al paese speditore l'obbligo di vigilare affinché i bovini e i suini da allevamento, da produzione o da macello destinati agli scambi intracomunitari, i luoghi di provenienza e di carico di detti animali nonché i mezzi di trasporto rispondano a determinate condizioni di polizia sanitaria atte a garantire che tali animali non costituiscano una fonte di propagazione di malattie contagiose;

Considerando che, affinché gli Stati membri possano avere garanzie per quel che riguarda l'osservanza di tali condizioni, è necessario prevedere il rilascio da parte di un veterinario ufficiale di un certificato di sanità che accompagni gli animali fino al luogo di destinazione;

Considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare l'introduzione nel proprio territorio di bovini e suini qualora si accerti che essi sono affetti o sospetti di essere affetti da malattia contagiosa e qualora, anche senza esserne affetti, possano propagare tale malattia, o infine qualora essi non rispondano alle disposizioni comunitarie in materia di polizia sanitaria;

Considerando che non è giustificato consentire agli Stati membri di rifiutare l'introduzione di bovini e suini nel loro territorio per motivi diversi da quelli di polizia sanitaria e che, di conseguenza, nell'assenza di motivi che vi si oppongano e a richiesta dello speditore o del suo mandatario, occorre consentirgli di rispedire gli animali nel paese speditore;

Considerando che, per consentire agli interessati di valutare i motivi che hanno determinato un divieto o una restrizione, è necessario che tali motivi siano resi noti allo speditore o al suo mandatario nonché all'autorità centrale competente del paese speditore;

Considerando che è opportuno fornire allo speditore, nel caso in cui sorga una vertenza sulla fondatezza di un divieto o restrizione, tra questi e l'autorità dello Stato membro destinatario, la possibilità di chiedere il parere di un esperto veterinario, scelto entro una lista stabilita dalla Commissione;

Considerando che è sembrato possibile attenuare, in alcuni casi e per alcune categorie di animali, le disposizioni generali previste nella presente direttiva, senza correre rischi sul piano sanitario, consentendo che gli Stati membri destinatari concedano deroghe generali o speciali;

Considerando che in certi settori, per i quali si pongono problemi speciali, il ravvicinamento delle norme degli Stati membri può essere attuato soltanto dopo un esame più approfondito;

Considerando che occorre prevedere una procedura semplificata di modifica per gli allegati da B a D, dato che le norme che vi figurano hanno un carattere tecnico e sono soggette ad evoluzione; che, quindi, è indicato affidare alla Commissione la cura di procedere a tali modifiche, previa consultazione degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La presente direttiva riguarda gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, ad eccezione del suino selvatico definito all'articolo 2, lettera e) della direttiva 80/217/CEE4, fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 80/215/CEE5, 85/511/CEE, 88/407/CEE6, 89/608/CEE7, 90/425/CEE, 90/429/CEE8, 90/667/CEE9, 91/496/CEE, 91/628/CEE10, 92/102/CEE11, 92/119/CEE e alla decisione 90/424/CEE12.

Art. 2

1. Si applicano le definizioni dell'articolo 2 della direttiva 90/425/CEE e dell'articolo 2 della direttiva 91/628/CEE.

2. Inoltre ai fini della presente direttiva s'intende per:

  1. a) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in un'azienda [ai sensi dell'articolo 2, lettera b) della direttiva 92/102/CEE] come unità epidemiologica e, in caso di più allevamenti in un'azienda, questi ultimi devono formare un'unità distinta avente la medesima qualifica sanitaria.

  2. b) animale da macello: un animale della specie bovina (comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus) o un animale della specie suina destinato ad essere condotto ad un macello o ad un centro di raccolta, dal quale potrà essere avviato solamente alla macellazione;

  3. c) animali da allevamento o da produzione: gli animali delle specie bovina (comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus) e suina diversi da quelli di cui alla lettera b), ed in particolare quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte o di carne, oppure al lavoro, a mostre e esposizioni, fatta eccezione per gli animali che partecipano a manifestazioni culturali e sportive;

  4. d) allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: un allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, parte I, paragrafi 1 e 2;

  5. e) Stato membro o regione di Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi: uno Stato membro o una parte di Stato membro che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, parte I, paragrafi 4 e 5;

  6. f) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: un allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, parte II, paragrafi 1 e 2;

  7. g) regione ufficialmente indenne da brucellosi: una regione di uno Stato membro che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, parte II, paragrafi 7, 8 e 9;

  8. h) Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi: uno Stato membro che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, parte II, paragrafi 7, 8 e 9;

  9. i) allevamento bovino indenne da brucellosi: un allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, parte II, paragrafi 4 e 5;

  10. j) allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento che risponde alle condizioni indicate nell'allegato D, capitolo I, sezioni A e B;

  11. k) Stato membro o regione ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica: una regione o uno Stato membro che risponde alle condizioni indicate nell'allegato D, capitolo I, sezioni E e F;

  12. l) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità centrale competente;

  13. m) veterinario riconosciuto: un veterinario riconosciuto dall'autorità veterinaria competente in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, sezione B;

  14. n) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato E (I);

  15. o) centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende, i centri di raduno e i mercati, nel quale sono raggruppati i bovini e i suini provenienti da differenti aziende di origine, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi. Questi centri di raccolta devono essere autorizzati a fini di scambi e soddisfare i requisiti di cui all'articolo 11;

  16. p) regione: la parte del territorio di uno Stato membro, di superficie non inferiore a 2000 km2, che è soggetta al controllo delle autorità competenti e che include almeno una delle seguenti regioni amministrative:

    — Belgio:province—provincie
    — Germania:Regierungsbezirk
    — Danimarca:amt o isola
    — Francia:département
    — Italia:provincia
    — Lussemburgo:
    — Paesi Bassi:rvv-kring
    — Regno Unito:Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord: county Scozia: district o island area
    — Irlanda:county
    — Grecia:νομός
    — Spagna:provincia
    — Portogallo:territorio continentale: distrito; altre parti del territorio del Portogallo: região autónoma
    — Austria:Bezirk
    — Svezia:län
    — Finlandia:lääni/län
    — Repubblica ceca:kraj
    — Estonia:maakond
    — Cipro:επαρχία (district)
    — Lettonia:rajons
    — Lituania:apskritis
    — Ungheria:megye
    — Malta:—
    — Polonia:powiat
    — Slovenia:območje
    — Slovacchia:kraj
    — Bulgaria:област
    — Romania:județ
  17. q) commerciante: una persona fisica o giuridica che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali a titolo commerciale, ha un regolare avvicendamento di tali animali e, al massimo entro 30 giorni dall'acquisto di animali li rivende o li trasferisce dai primi impianti ad altri impianti che non sono di sua proprietà, è registrata e soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 13.

Art. 3

1. Ogni Stato membro vigila affinché dal suo territorio vengano spediti verso il territorio di un altro Stato membro soltanto animali che rispondono alle pertinenti condizioni stabilite dalla presente direttiva.

2. Gli animali delle specie bovina e suina oggetto della presente direttiva debbono:

  1. a) essere sottoposti:

    ad un controllo di identità e

    ad un esame clinico, nelle 24 ore precedenti la partenza, da parte di un veterinario ufficiale e non presentare segni clinici di malattia;

  2. b) provenire da un'azienda o da una zona non soggette, per motivi di polizia sanitaria, a divieto o restrizioni per le specie considerate secondo la legislazione comunitaria e/o nazionale;

  3. c) essere identificati secondo le disposizioni della direttiva 92/102/CEE;

  4. d) essere identificati ai sensi delle disposizioni della direttiva 92/102/CEE per gli animali della specie suina e ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 per gli animali della specie bovina;

  5. e) essere conformi alle disposizioni degli articoli 4 e 5.

Art. 4

1. Dal momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo a destinazione in un altro Stato membro, gli animali delle specie bovina e suina oggetto della presente direttiva non debbono mai entrare in contatto con altri artiodattili che non hanno la stessa qualifica sanitaria.

2. Gli animali delle specie bovina e suina oggetto della presente direttiva devono essere trasportati mediante mezzi di trasporto che soddisfano le disposizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio nonché le disposizioni dell'articolo 12.

3. Le condizioni per l'autorizzazione dei centri dove possono essere effettuate la pulizia e la disinfezione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Art. 5

1. Gli animali delle specie bovina e suina oggetto della presente direttiva debbono essere accompagnati, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato conforme al modello 1 o al modello 2 di cui all'allegato F. Il certificato è costituito da un unico foglio o qualora sia necessario più di un foglio, i gruppi di due o più fogli formano un insieme unico e indivisibile, ed è provvisto di un numero di serie. Esso viene rilasciato il giorno dell'esame sanitario, perlomeno in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione. Il certificato ha una validità di 10 giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario.

2.

Gli esami sanitari per il rilascio del certificato sanitario (comprese le garanzie addizionali) per una partita di animali possono essere effettuati nell'azienda di origine o in un centro di raccolta. A tal fine l'autorità competente provvede affinché i certificati sanitari siano redatti dal veterinario ufficiale al termine delle ispezioni, delle visite e dei controlli previsti dalla presente direttiva.

Tuttavia, per quanto concerne:

  1. a) gli animali provenienti da centri di raccolta riconosciuti, tali certificati possono essere redatti:

    in base al documento ufficiale contenente le informazioni necessarie compilato dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda di origine o

    in base al certificato conforme, a seconda dei casi, al modello 1 o al modello 2 che figurano nell'allegato F, le cui sezioni A e B siano state debitamente completate e attestate dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda di origine;

  2. b) gli animali provenienti da un'azienda qualificata nell'ambito della rete di cui all'articolo 14, tale certificato può essere redatto:

    in base al documento ufficiale contenente le informazioni necessarie compilato dal veterinario riconosciuto responsabile dell'azienda di origine o

    in base al certificato conforme, a seconda dei casi, al modello 1 o al modello 2 che figurano nell'allegato F, le cui sezioni A e B siano state debitamente completate e attestate dal veterinario riconosciuto responsabile dell'azienda di origine.

In tale occasione il veterinario ufficiale garantirà, se necessario, il rispetto delle garanzie supplementari previste dalla normativa comunitaria.

3. Il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta effettua, al loro arrivo, tutti i controlli necessari sugli animali.

4. Il veterinario ufficiale che compila la sezione C del certificato conforme, a seconda dei casi, al modello 1 o al modello 2 dell'allegato F, è tenuto a provvedere alla registrazione dei movimenti degli animali nel sistema ANIMO il giorno del rilascio del certificato.

5. Gli animali di cui alla presente direttiva possono transitare per un centro di raccolta situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di destinazione. In tal caso il certificato conforme, a seconda dei casi, al modello 1 o al modello 2 che figurano nell'allegato F (compresa la sezione C) deve essere compilato dal veterinario ufficiale responsabile dello Stato membro dal quale provengono gli animali. Il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta fornisce un attestato per lo Stato membro di destinazione compilando un secondo certificato conforme, a seconda dei casi, al modello 1 o al modello 2 che figurano nell'allegato F, annotandovi il numero di serie dell'originale e allegandolo all'originale oppure ad una copia autenticata del certificato originale. In tal caso il periodo di validità combinata del certificato non può essere superiore a quello di cui al paragrafo 1.

Art. 6

1. Gli animali d'allevamento o da produzione debbono rispondere, oltre ai requisiti indicati negli articoli 3, 4 e 5, alle seguenti condizioni:

debbono essere rimasti in una sola azienda negli ultimi 30 giorni prima del carico o nell'azienda d'origine sin dalla nascita, se hanno meno di 30 giorni d'età. Il veterinario ufficiale deve accertarsi, in base all'identificazione ufficiale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) ed ai documenti ufficiali, che gli animali soddisfano tale condizione e, inoltre, che gli animali provengono dalla Comunità o sono stati importati da un paese terzo conformemente alla legislazione veterinaria comunitaria; Tuttavia per gli animali che transitano per un centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro d'origine, la durata del soggiorno a fini di raccolta al di fuori dell'azienda di origine non può essere superiore a sei giorni;

gli animali importati da un paese terzo in uno Stato membro che non costituisce la destinazione definitiva devono essere trasportati nello Stato membro di destinazione quanto prima, accompagnati dal certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 91/496/CEE;

arrivati a destinazione, gli animali importati da un paese terzo sono soggetti, prima di ulteriori movimenti, alle disposizioni della presente direttiva ed in particolare alla disposizione di cui al primo trattino e non possono essere trasferiti nell'allevamento fino a quando il veterinario responsabile di tale azienda non abbia accertato che gli animali in questione non possono compromettere la qualifica sanitaria dell'azienda. Se un animale proveniente da un paese terzo viene ammesso in un'azienda, nessun animale dell'azienda può essere ceduto nei 30 giorni successivi all'ammissione a meno che l'animale importato sia completamente isolato dagli altri animali dell'azienda.

2. I bovini d'allevamento o da produzione debbono rispondere, oltre ai requisiti indicati negli articoli 3, 4 e 5, alle seguenti condizioni:

  1. a) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, qualora si tratti di animali di età superiore a sei settimane, aver reagito negativamente ad un'intradermotubercolinizzazione effettuata, conformemente alle disposizioni dell'allegato B, punto 2.2, nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento d'origine o in una struttura e alle condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all’articolo 17. L'intradermotubercolinizzazione non è necessaria qualora gli animali provengano da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi oppure da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro che facciano parte di una rete di sorveglianza riconosciuta;

  2. b) nel caso di animali non castrati, provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, se sono di età superiore a 12 mesi, presentare un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali (UI) agglutinanti per millimetro alla sieroagglutinazione [o qualsiasi prova autorizzata con procedura dal comitato veterinario permanente (CVP) a seguito dell'adozione dei relativi protocolli] praticata nei 30 giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine, conformemente alle disposizioni dell'allegato C, sezione A. La sieroagglutinazione (o qualsiasi prova autorizzata con procedura dal comitato veterinario permanente a seguito dell'adozione dei relativi protocolli) non è necessaria se gli animali provengono da uno Stato membro o da una parte di Stato membro riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi oppure da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro che facciano parte di una rete di sorveglianza riconosciuta;

  3. c) provenire da un allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica e, se sono di età superiore a 12 mesi, aver reagito negativamente ad una prova individuale eseguita nei 30 giorni precedenti l'uscita dall'allevamento d'origine, conformemente alle disposizioni dell'allegato D. La prova non è necessaria se gli animali provengono da uno Stato membro o da una parte di Stato membro riconosciuti indenni da leucosi bovina enzootica oppure da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro che facciano parte di una rete di sorveglianza riconosciuta;

  4. d) non entrare mai in contatto, dal momento in cui lasciano l'azienda di origine sino all'arrivo a destinazione, con animali che soddisfano solamente le condizioni di cui al paragrafo 3;

  5. e) fino al 31 dicembre 2000, non sono assoggettati alle prescrizioni in materia di prove previste alle lettere a) o b), i bovini di età inferiore a trenta mesi, destinati alla produzione di carne, che:

    provengono da aziende ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi,

    sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello 1 dell'allegato F, con il paragrafo 7 della sezione A debitamente completato,

    rimangono sotto sorveglianza fino alla loro macellazione,

    non sono entrati in contatto durante il trasporto con bovini non provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da dette malattie,

    a condizione che:

    tali disposizioni riguardino unicamente gli scambi effettuati tra Stati membri o regioni di Stati membri che hanno la stessa qualifica sanitaria per quanto concerne la tubercolosi o la brucellosi,

    lo Stato membro di destinazione adotti tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi contagio degli allevamenti indigeni,

    gli Stati membri introducono un adeguato sistema di controlli a campione, di ispezioni e di controlli intesi a garantire un'efficace attuazione della presente normativa,

    la Commissione controlli la corretta applicazione della presente direttiva onde garantire il rispetto integrale della normativa da parte degli Stati membri.

3.

I bovini da macello, oltre a rispondere ai requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, debbono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, indenni da leucosi bovina enzootica e, se si tratta di bovini non castrati, provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi.

Tuttavia fino al 31 dicembre 2000 i paesi destinatari possono concedere alla Spagna autorizzazioni generali o limitate di introduzione sul loro territorio di bovini da macello provenienti da allevamenti non ufficialmente indenni da tubercolosi, da leucosi bovina enzootica e da brucellosi, purché tali bovini:

siano stati sottoposti con risultato negativo, nei trenta giorni precedenti la data di carico, alle prove appropriate prescritte negli allegati B, C e D,

siano direttamente avviati, fin dal loro arrivo nel paese di destinazione, in un macello e siano ivi macellati il più rapidamente possibile e in ogni caso entro 72 ore dopo l'arrivo, conformemente ai requisiti di polizia sanitaria.

Art. 6 bis

Gli Stati membri designano gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi di cui agli allegati da A a D. Essi ne aggiornano gli elenchi, mettendoli a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Mansioni e responsabilità di siffatti istituti statali, laboratori nazionali di riferimento ed enti ufficiali sono stabilite negli allegati B e C e nel capitolo II dell’allegato D.

Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Art. 7

Gli animali da macello che, non appena arrivati nel paese di destinazione, sono stati condotti:

in un macello, devono esservi macellati il più rapidamente possibile, e in ogni caso entro 72 ore dopo l'arrivo, conformemente ai requisiti di polizia sanitaria oppure

in un centro di raccolta riconosciuto devono essere trasferiti al termine del mercato in un macello, dove sono macellati il più rapidamente possibile e in ogni caso entro tre giorni lavorativi dopo l'arrivo, nel centro di raccolta, conformemente ai requisiti di polizia sanitaria. Fra l'arrivo al centro di raccolta e l'arrivo al macello, tali animali non devono mai venire a contatto con artiodattili che non soddisfino i requisiti previsti dalla presente direttiva.

Art. 8

Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto della presenza di una delle malattie di cui all'allegato E, parte I formi oggetto di una notifica obbligatoria e immediata all'autorità competente.

Ciascuno Stato membro comunica annualmente alla Commissione, entro il 31 maggio, e per la prima volta nel 1999, le informazioni dettagliate relative alla presenza sul suo territorio durante il precedente anno di calendario, delle malattie di cui all'allegato E (I) o di qualsiasi malattia per la quale la normativa comunitaria preveda garanzie supplementari, nonché informazioni dettagliate sui programmi di controllo e di eradicazione in corso. Tali informazioni saranno basate su criteri uniformi da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 17. La Commissione presenta queste informazioni agli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente e può servirsene in particolare per quanto concerne le decisioni di cui agli allegati A e D.

Art. 9

1. Qualora uno Stato membro abbia, per tutto il suo territorio o parte di esso, un programma nazionale obbligatorio di lotta contro una delle malattie contagiose elencate nell'allegato E, parte II, esso può sottoporlo alla Commissione, precisando in particolare:

la distribuzione della malattia sul suo territorio;

la motivazione del programma, in base alla gravità della malattia e al probabile rapporto costi/benefici del programma stesso;

la zona geografica in cui il programma sarà applicato;

le varie categorie di qualifica applicabili alle aziende, gli standard da conseguire per ciascuna categoria e i metodi di prova da utilizzare;

le procedure di monitoraggio del programma, i cui risultati debbono essere trasmessi perlomeno annualmente alla Commissione;

le misure da adottare qualora, per un qualsiasi motivo, un'azienda perda la propria qualifica;

le misure da adottare qualora le prove effettuate conformemente alle disposizioni del programma diano risultati positivi.

2. La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi di cui al paragrafo 1 possono essere approvati, in osservanza dei criteri indicati al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 17. Al tempo stesso o al più tardi tre mesi dopo l'approvazione dei programmi sono precisate, secondo la stessa procedura, le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste negli scambi intracomunitari. Tali garanzie debbono essere al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro prevede nell'ambito nazionale.

3. I programmi presentati dagli Stati membri possono essere modificati o completati secondo la procedura di cui all'articolo 17. Secondo la stessa procedura possono essere approvate modifiche o integrazioni dei programmi già approvati o delle garanzie definite conformemente al paragrafo 2.

Art. 10

1. Se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, da una delle malattie elencate nell'allegato E, parte II, esso presenta alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare:

la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;

i risultati delle prove di controllo basate su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e sul fatto che la malattia deve essere obbligatoriamente dichiarata alle competenti autorità;

il periodo durante il quale è stato effettuato il controllo;

eventualmente il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica interessata dal divieto;

le misure previste per controllare l'assenza della malattia.

2. La Commissione esamina la documentazione presentata dagli Stati membri. Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste negli scambi intracomunitari, possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 17. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell'ambito nazionale.

3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi cambiamento nelle informazioni relative alla malattia di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto concerne la comparsa di nuovi focolai della malattia. Alla luce di tali comunicazioni, le garanzie definite conformemente al paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Art. 11

1. Gli Stati membri provvedono affinché i centri di raccolta, per essere autorizzati dall'autorità competente, soddisfino almeno i seguenti requisiti:

  1. a) siano sotto il controllo di un veterinario ufficiale che garantisce in particolare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2;

  2. b) siano situati in una zona non soggetta a divieto o restrizioni secondo la pertinente normativa comunitaria o la legislazione nazionale;

  3. c) siano puliti e disinfettati prima di ogni utilizzazione secondo le disposizioni del veterinario ufficiale;

  4. d) in base alla capacità, siano provvisti:

    di un ambiente esclusivamente adibito a tal fine quando utilizzati come centro di raccolta;

    di impianti adeguati che consentano di caricare e scaricare e di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;

    di opportune infrastrutture di ispezione;

    di opportune infrastrutture di isolamento;

    di attrezzature di pulizia e di disinfezione dei locali e dei carri bestiame adeguate;

    di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame;

    di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;

    di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale;

  5. e) ammettano solo animali identificati e provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi o animali da macello che soddisfino i requisiti stabiliti nella presente direttiva, in particolare quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 3. A tal fine, all'arrivo degli animali il proprietario o il responsabile del centro verifica o fa verificare il marchio di identificazione degli animali nonché i documenti sanitari o gli altri documenti di accompagnamento in base alle specie o categorie in questione;

  6. ee) siano conformi alle disposizioni della direttiva 98/58/CE e del regolamento (CE) n. 1/200513 che ad essi si applicano;

  7. f) siano ispezionati regolarmente per verificare che continuano a sussistere le condizioni che hanno consentito l'autorizzazione.

2. Il proprietario o il responsabile del centro di raccolta deve iscrivere in un registro o su supporto informatico in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di identificazione degli animali e conservare per almeno tre anni:

il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero e l'identificazione degli animali della specie bovina o il numero di registrazione dell'azienda di origine o dell'allevamento d'origine degli animali della specie suina che entrano nel centro e la loro destinazione prevista;

il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali dal centro.

3.

L’autorità competente rilascia un numero di registrazione a ciascun centro di raccolta riconosciuto. Il riconoscimento ai centri di raccolta può limitarsi a una specie particolare o agli animali da allevamento e da produzione o agli animali da macello.

L’autorità competente redige e aggiorna un elenco di centri di raccolta riconosciuti e dei loro numeri di registrazione e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

4. L'autorità competente può sospendere o revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo o di altre disposizioni pertinenti della presente direttiva ovvero del regolamento (CE) n. 1/2005 o di un'altra legislazione veterinaria comunitaria elencata nell'allegato A, capo I della direttiva 90/425/CEE14. L'autorizzazione può essere ripristinata quando l'autorità competente si sia accertata che il centro di raccolta si è conformato appieno a tutte le disposizioni pertinenti di cui al presente paragrafo.

5. L'autorità competente si accerta che i centri di raccolta dispongano, quando sono operativi, di un numero di veterinari ufficiali sufficiente per assolvere le mansioni loro assegnate.

6. Le eventuali modalità esecutive necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Art. 12

1. Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori soddisfino i seguenti requisiti aggiuntivi:

  1. a) utilizzino per il trasporto degli animali dei mezzi di trasporto:

    1. i) costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o fuoriuscire dal veicolo; e

    2. ii) puliti e disinfettati con disinfettanti ufficialmente autorizzati dall'autorità competente immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, prima di ogni nuovo carico di animali;

  2. b) essi devono:

    1. i) disporre di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione, approvate dall'autorità competente, compresi impianti per l'immagazzinamento dello strame e del letame; ovvero

    2. ii) fornire la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte da terzi riconosciuti dall'autorità competente.

2. Per ciascun veicolo autorizzato per il trasporto di animali, il trasportatore deve provvedere affinché sia tenuto un registro contenente almeno le seguenti informazioni, che devono essere conservate per almeno tre anni:

  1. a) luoghi, date e ore del prelievo, nome o ragione sociale e indirizzo delle aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono prelevati;

  2. b) luoghi, date o ore di consegna, nome o ragione sociale e indirizzo del o dei destinatari;

  3. i)

  4. ii)

  5. c) specie e numero degli animali trasportati;

  6. d) data e luogo delle operazioni di disinfezione;

  7. e) dati particolareggiati della documentazione di accompagnamento, compreso il numero di serie;

  8. f) durata prevista di ciascun viaggio.

  9. v)

3. Il trasportatore provvede affinché, tra la partenza dall'azienda o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di destinazione, la partita di animali non entri mai in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il trasportatore osservi le disposizioni previste dal presente articolo concernenti la documentazione appropriata che deve accompagnare gli animali.

5. Il presente articolo non si applica alle persone che trasportano animali per una distanza massima di 65 km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione.

6. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo si applicano per analogia, per quanto concerne la salute degli animali, le disposizioni relative alle violazioni e alle notifiche di violazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2005.

Art. 13

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i commercianti siano registrati, approvati, ricevano dall'autorità competente un numero di autorizzazione e soddisfino almeno i seguenti requisiti:

  1. a) trattare solo animali che siano identificati e provengano da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi o animali da macello che soddisfino i requisiti stabiliti nella presente direttiva, in particolare quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 3. A tal fine il commerciante si accerta che gli animali siano opportunamente identificati e accompagnati dall'adeguata documentazione sanitaria. Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare transazioni di animali identificati che non soddisfino i suddetti requisiti purché tali animali siano immediatamente avviati in un macello dello Stato membro d'origine senza transitare per i loro impianti, per esservi macellati il più rapidamente possibile al fine di evitare qualsiasi propagazione di malattie. Dovranno essere prese le disposizioni necessarie affinché fin dal loro arrivo nel macello tali animali non possano entrare in contatto con altri animali e affinché siano macellati separatamente rispetto agli altri animali;

  2. b) iscrivere in un registro o su supporto informatico in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di identificazione degli animali, e conservare per almeno tre anni:

    il nome del proprietario, l'origine, la data d'acquisto, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali delle specie bovina o il numero di registrazione dell'azienda di origine o dell'allevamento d'origine degli animali della specie suina acquistati;

    il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali;

    il nome e l'indirizzo dell'acquirente e la destinazione degli animali;

    le copie dei ruolini di marcia, se previsti, e/o il numero di serie dei certificati sanitari;

  3. c) nel caso in cui animali soggiornino nei loro impianti provvedere affinché:

    sia impartita al personale adibito al governo degli animali una formazione specifica relativamente ai requisiti della presente direttiva nonché alla cura e al benessere di detti animali;

    gli animali siano messi a disposizione del veterinario ufficiale per l'esecuzione periodica di controlli ed, eventualmente, di prove su tutti gli animali e siano prese tutte le iniziative necessarie per prevenire la propagazione di malattie.

2. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun impianto utilizzato dal commerciante per l'esercizio della sua professione sia registrato, riceva dall'autorità competente un numero di autorizzazione e soddisfi almeno i seguenti requisiti:

  1. a) essere soggetto al controllo di un veterinario ufficiale;

  2. b) essere situato in una zona non soggetta a divieto o restrizioni secondo la pertinente normativa comunitaria o la legislazione nazionale;

  3. c) essere provvisto:

    di impianti adeguati e di capacità sufficiente, in particolare di adeguate infrastrutture di ispezione e di infrastrutture di isolamento che permettano di isolare tutti gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia contagiosa;

    di impianti che consentano di caricare e scaricare e, se del caso, di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;

    di una zona adeguata di raccolta dello strame e del letame;

    di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;

  4. d) essere pulito e disinfettato prima di ogni utilizzazione secondo le istruzioni del veterinario ufficiale.

3. L'autorità competente può sospendere o revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo o di altre disposizioni pertinenti della presente direttiva o di qualsiasi altra direttiva pertinente in materia di polizia sanitaria. L'autorizzazione può essere ripristinata quando l'autorità competente si sia accertata che il commerciante si è conformato alle disposizioni pertinenti della presente direttiva.

4. L'autorità competente procede a regolari ispezioni per verificare che continuano a sussistere le pertinenti condizioni richieste dal presente articolo.

5. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco dei commercianti riconosciuti, degli stabilimenti registrati usati dai commercianti in relazione alla loro attività e dei rispettivi numeri di registrazione e mettono tale elenco a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

6. Norme dettagliate per applicare il paragrafo 5 in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Art. 14

1.

L'autorità competente di uno Stato membro può istituire un sistema di reti di sorveglianza.

Del sistema di sorveglianza fanno parte almeno:

gli allevamenti;

il proprietario dell'azienda o la persona fisica o giuridica che ne è responsabile;

il veterinario riconosciuto o il veterinario ufficiale responsabile dell'azienda;

il servizio veterinario ufficiale dello Stato membro;

i laboratori ufficiali di diagnosi veterinaria o qualsiasi laboratorio riconosciuto dall'autorità competente;

una base di dati informatizzata;

I veterinari ufficiali dei macelli e dei centri di raccolta autorizzati saranno associati al sistema di reti.

2.

Gli obiettivi principali di tale sistema di reti di sorveglianza sono l'attribuzione della qualifica ufficiale delle aziende, il mantenimento di tale qualifica mediante ispezioni periodiche, la raccolta di dati epidemiologici e la sorveglianza delle malattie, al fine di garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della presente direttiva o di qualsiasi altra direttiva pertinente in materia di polizia sanitaria.

Il sistema di reti di sorveglianza è obbligatorio in tutte le aziende del territorio dello Stato membro che ha istituito un siffatto sistema. L'autorità competente può tuttavia autorizzare l'istituzione di una siffatta rete soltanto in una parte del territorio, costituita da una o più regioni adiacenti conformi alle definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera p). Qualora sia concessa questa deroga i movimenti di animali da altre regioni, che non fanno parte del sistema di reti verso questa parte del territorio, sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva.

L'autorità competente definisce gli obblighi e i diritti ai quali devono attenersi i veterinari riconosciuti, i responsabili o proprietari delle aziende e gli altri eventuali soggetti associati al sistema, comprese le persone responsabili del rilascio del certificato sanitario.

3. L'autorità competente provvede affinché gli obblighi di cui al paragrafo 2 includano almeno quanto segue:

  1. A. Ogni proprietario o responsabile di un'azienda ha l'obbligo:

    1. i) di assicurarsi, mediante contratto o atto giuridico, i servizi di un veterinario riconosciuto dalla autorità competente;

    2. ii) di rivolgersi immediatamente al veterinario riconosciuto dell'azienda qualora sospetti la presenza di una malattia infettiva o di qualsiasi malattia soggetta a denuncia;

    3. iii) informare il veterinario riconosciuto di qualsiasi arrivo di animali nella sua azienda;

    4. iv) di isolare gli animali prima di ammetterli nella sua azienda per consentire al veterinario riconosciuto di verificare, se necessario tramite le prove richieste, la possibilità di mantenere la qualifica dell'azienda.

  2. B. Il veterinario riconosciuto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera m) è soggetto al controllo dell'autorità competente e deve soddisfare i seguenti requisiti:

    1. i) soddisfare le condizioni per l'esercizio della professione veterinaria;

    2. ii) non avere legami finanziari o di parentela con il proprietario o il responsabile dell'azienda;

    3. iii) possedere una conoscenza specifica nel settore della polizia sanitaria in riferimento agli animali delle specie interessate. Deve cioè:

      aggiornare regolarmente le proprie conoscenze, soprattutto per quanto concerne le norme sanitarie pertinenti;

      soddisfare i requisiti stabiliti dall'autorità competente per garantire il corretto funzionamento della rete;

      fornire al proprietario o al responsabile dell'azienda informazioni ed assistenza affinché siano prese tutte le iniziative volte a garantire che sia mantenuta la qualifica dell'azienda, anche sulla base di programmi convenuti con l'autorità competente;

      vigilare sul rispetto dei requisiti concernenti:

      1. i) l'identificazione e la certificazione sanitaria degli animali dell'allevamento, degli animali ammessi e di quelli acquistati,

      2. ii) la notifica obbligatoria delle malattie infettive degli animali e di qualsiasi altro fattore di rischio per la loro salute o benessere, e per la salute umana,

      3. iii) l'accertamento, per quanto possibile, della causa di morte degli animali e il luogo in cui devono essere consegnati,

      4. iv) le condizioni igieniche dell'allevamento e delle unità di produzione degli animali.

      Se necessario per il corretto funzionamento del sistema, ciascuno Stato membro può limitare la competenza dei veterinari a un numero determinato di aziende o a una determinata area geografica. L'autorità competente compila gli elenchi dei veterinari riconosciuti e delle aziende autorizzate che fanno parte della rete. Qualora l'autorità competente constati che uno dei soggetti associati alla rete non soddisfa più i requisiti di cui sopra, essa sospende o revoca il riconoscimento, fatte salve le altre sanzioni eventualmente applicabili.

  3. C. La base di dati informatizzata deve contenere almeno le informazioni seguenti:

    1. 1. Per ciascun animale:

      il codice di identificazione,

      la data di nascita,

      il sesso,

      la razza o il mantello,

      il codice di identificazione della madre, o nel caso di un animale importato da un paese terzo, il numero di identificazione attribuito in seguito al controllo conformemente alla direttiva 92/102/CEE, che sia in collegamento con il numero di identificazione di origine,

      il numero di identificazione dell'azienda di nascita,

      i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale è stato custodito e le date di ciascun movimento,

      la data del decesso o della macellazione.

    2. 2. Per ciascuna azienda:

      un numero di identificazione consistente — oltre al codice del paese — in un codice che non superi 12 caratteri;

      il nome e l'indirizzo del detentore.

    3. 3. La base di dati dovrà permettere in qualsiasi momento di disporre delle informazioni seguenti:

      il numero di identificazione di tutti gli animali della specie bovina presenti in un'azienda o, in caso di gruppi di animali della specie suina, il numero di registrazione dell'azienda d'origine o dell'allevamento d'origine nonché, se del caso, il numero del certificato sanitario;

      un elenco di tutti i movimenti di ciascun animale della specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli animali importati da paesi terzi, dall'azienda di importazione; e per gruppi di suini il numero di registrazione dell'ultima azienda o dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da paesi terzi, dell'azienda di importazione.

      Queste informazioni saranno conservate nella base di dati finché siano trascorsi tre anni consecutivi dopo il decesso dell'animale di specie bovina o finché siano trascorsi tre anni consecutivi a partire dalla registrazione in caso di registrazione di suini. Tuttavia, agli animali della specie suina si applicano soltanto i paragrafi 2, 3 e 4.

    4. 4. Al fine di garantire l'operatività delle basi di dati informatizzate relative agli animali della specie suina, le opportune modalità di applicazione, comprese le informazioni che devono essere contenute nelle basi di dati nazionali, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

4. Tutti gli altri soggetti associati alla rete diversi da quelli di cui al paragrafo 3, parti A e B, operano sotto la responsabilità dell'autorità competente. L'autorità competente di ciascuno Stato membro è responsabile per l'istituzione della rete e procede a controlli periodici della medesima per garantirne il corretto funzionamento.

5.

Gli Stati membri che istituiscono un sistema di reti di sorveglianza quale definito nei paragrafi da 1 a 4, operativo per un periodo minimo di dodici mesi, chiedono alla Commissione di approvarlo secondo la procedura di cui all'articolo 17.

A tal fine la Commissione esamina la documentazione presentata dagli Stati membri.

Gli esperti della Commissione convalidano i sistemi mediante un sistema di procedura di verifica.

Se l'esito della procedura di verifica è positivo, la Commissione, entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda di approvazione, presenta al comitato veterinario permanente una relazione corredata di proposte adeguate.

Qualora si constatino infrazioni ripetute, l'autorizzazione del sistema di reti di sorveglianza può essere sospesa secondo la procedura prevista all'articolo 17 su richiesta della Commissione o di uno o più Stati membri.

6. Gli Stati membri che hanno istituito un sistema di reti di sorveglianza riconosciuto conformemente al presente articolo sono autorizzati a non applicare ai movimenti di animali di cui alla presente direttiva effettuati nel loro territorio l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino.

7. Entro il 31 dicembre 1999 il Consiglio, in base a una relazione della Commissione accompagnata da proposte per cui sia prevista una decisione a maggioranza qualificata, riesamina le disposizioni del presente articolo alla luce dell'esperienza maturata, al fine di modificarle, aggiornarle e, se del caso, estenderle a tutti gli Stati membri.

8. Il finanziamento del sistema di reti di sorveglianza sarà trattato nell'ambito della revisione dell'allegato B della direttiva 85/73/CEE13 conformemente all'articolo 8 della direttiva 96/43/CE.

Art. 15

1. Gli Stati membri adottano misure specifiche adeguate per punire qualsiasi infrazione della presente direttiva commesa da persone fisiche o giuridiche.

2.

Qualora si accerti che le disposizioni della presente direttiva non sono o non sono state soddisfatte, l'autorità competente del luogo in cui è stato effettuato l'accertamento adotta tutte le misure appropriate sia per tutelare la salute degli animali che per prevenire il diffondersi di malattie.

Secondo i casi, le misure adottate dall'autorità competente possono consistere in quanto segue:

  1. a) terminare il viaggio o rinviare gli animali al luogo di partenza per il tragitto più diretto, purché tale misura non rischi di mettere a repentaglio la salute o il benessere degli animali;

  2. b) ospitare in luogo adeguato gli animali e fornire loro le cure necessarie in caso di interruzione del viaggio;

  3. c) far abbattere gli animali. La destinazione e l'utilizzazione di tali animali dopo la macellazione sono disciplinate:

    dalle disposizioni di cui alla direttiva 64/433/CEE14, oppure

    dalle disposizioni di cui alla direttiva 90/667/CEE qualora la qualifica sanitaria degli animali non potesse essere accertata o questi ultimi potessero rappresentare un rischio per la salute degli animali o la sanità pubblica. Tuttavia qualora occorra applicare le disposizioni previste dalla direttiva 90/667/CEE, deve essere concesso al proprietario o al suo mandatario un termine per la regolarizzazione prima di ricorrere a quest'ultima possibilità. In questo caso si applicano le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.

3.

L'autorità competente dello Stato membro di destinazione avverte immediatamente l'autorità competente dello Stato membro di origine qualora constati un'infrazione della presente direttiva.

Conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva 89/608/CEE, gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nell'applicazione della presente direttiva, in particolare per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

4. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili in materia di sanzioni penali.

Art. 16

Gli allegati A e D (capitolo I) sono modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in particolare per adeguarli all'evoluzione tecnica e scientifica.

Gli allegati B, C, D (capitolo II), E ed F sono modificati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 17.

1.

2.

3.