Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 1 luglio 1982, causa 145/81
Epigrafe
Nel procedimento 145/81,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Haljptzou-amt Hamburg- Jonas
e
Ludwig Wünsche & Co.,
domanda vertente sull'interpretazione dei regolamenti (CEE) della Commissione 29 marzo 1972, n. 661, e 29 maggio 1972, n. 1121, che fissano le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori O. Due, presidente di Sezione, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
La società Wünsche esportava nel Regno Unito il 27 aprile 1972 ed il 7 giugno 1972, cioè prima dell'adesione di detto paese alle Comunità europee, due partite di alimenti zootecnici che, stando alla sua dichiarazione, avevano la seguente composizione:
paragrafo 2
«66 % farina di orzo, altra,
20 % tegumento di orzo macinato,
12 % amido di patate,
1 % miscuglio di minerali,
1 % melassa».
paragrafo 3
Al momento dei fatti di cui è causa le due operazioni rientravano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 661/72 e 1121/72, in forza dei quali la ricorrente chiedeva le restituzioni.
paragrafo 4
Lo HZA dopo avere — in un secondo momento — accertato che la «farina di orzo, altra» era una miscela di farina d'orzo macinato e di cosiddetto «Schleifmehl», chiedeva la restituzione di DM 89175,33 sull'importo totale di DM 102895,49 che aveva inizialmente attribuito alla Wünsche a titolo di restituzioni. Lo HZA aveva accertato che la «farina d'orzo, altra» era composta da una miscela del 22,7 % d'orzo macinato e del 77,3 % di cosiddetto «Schleifmehl» ottenuto dalla prima e dalla seconda mondatura effettuate per produrre l'orzo decorticato. Secondo lo HZA, il cosiddetto «Schleifmehl» non doveva essere preso in considerazione come prodotto cerealicolo ai sensi dei regolamenti in questione, in quanto sottoprodotto dell'orzo decorticato. Si rifiutava pertanto di considerare la miscela di farina d'orzo e di cosiddetto «Schleifmehl» come un prodotto unitario.
paragrafo 5
Lo HZA ha proposto ricorso per cassazione (revision) dinanzi al Bundesfinanzhof contro la pronunzia del Finanzgericht di Amburgo che aveva accolto la tesi della Wünsche affermando che il cosiddetto «Schleifmehl» ottenuto dalla prima e dalla seconda mondatura andava considerato un prodotto cerealicolo unitario, come la farina d'orzo macinato, ai sensi dei suddetti regolamenti.
paragrafo 6
Ritenendo che si tratti dell'interpretazione di norme di diritto comunitario derivato, il Bundesfinanzhof ha sospeso il procedimento e con ordinanza 12 maggio 1981, registrata nella cancelleria della Corte di giustizia il 9 giugno 1981, ha sottoposto alla Corte le quattro questioni pregiudiziali seguenti:
paragrafo 7
1. Se, nel decidere circa il contenuto di prodotti cerealicoli degli alimenti zootecnici composti ai sensi dei regolamenti (CEE) della Commissione nn. 661/72 e 1121/72, si debba tener conto anche di prodotti derivanti dalla perlatura o dalla mondatura dei chicchi di cereali, non già dalla molitura.
2. Se il contenuto di prodotti cerealicoli degli alimenti zootecnici composti ai sensi dei regolamenti sopra menzionati vada determinato in base al complesso degli ingredienti dell'alimento zootecnico derivanti dalla lavorazione dei cereali.
3. In caso di soluzione negativa della questione n. 2: se possa costituire un prodotto cerealicolo ai sensi dei regolamenti sopra menzionati un miscuglio composto di orzo macinato e di cosiddetto «Schleifmehl» (farina di mondatura).
4. In caso di soluzione affermativa della questione n. 1 e di soluzione negativa della questione n. 3: se, nel decidere circa il contenuto di prodotti cerealicoli degli alimenti zootecnici composti ai sensi dei regolamenti sopra menzionati, i sottoprodotti «Schleifmehle» derivanti dai singoli processi di perlatura o mondatura dell'orzo decorticato vadano presi in considerazione separatamente l'uno dall'altro.
paragrafo 8
La Corte, con ordinanza 25 novembre 1981, avendo constatato che nessuno Stato membro e nessuna istituzione, partecipante alla causa, aveva chiesto che la causa fosse trattata in seduta plenaria, ha rimesso la causa alla Seconda Sezione, ai sensi dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura.
paragrafo 9
Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la società Wünsche, con l'aw. Modest e soci, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici Jörn Sack e Thomas van Rijn, assistiti dal consigliere fiscale Rolf Streckmann.
paragrafo 10
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia
punto 1
La società Wünsche, nell'esporre particolareggiatamente gli antefatti, sottolinea che la pratica e la perizia militano a favore della tesi da lei sostenuta, che cioè la miscela «farina di orzo, altra» di cui trattasi costituisce da sola il prodotto di cui alla voce 11.02 della tariffa doganale comune, in considerazione del tenore di amido, superiore al 45 % in peso, e di quello di ceneri, inferiore al 3 % in peso.
Essa osserva, d'altra parte, che la Commissione, dato il modo in cui sono formulati i due regolamenti nn. 661/72 e 1121/72, in vigore al momento dell'esportazione, ha dichiarato i residui della lavorazione dei cereali, di cui alla voce 23.02 della TDC, in quanto elementi costitutivi di alimenti zootecnici composti, non idonei alla restituzione, sebbene questi prodotti fossero indicati anche all'allegato A del regolamento del Consiglio n. 120/68 e potessero pertanto, in via di principio, dar luogo a restituzione.
In merito alla prima questione, la Wünsche sostiene che questa consiste nell'appurare se il tipo di lavorazione o di trasformazione del cereale sia determinante ai fini della classificazione doganale dei prodotti che derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione. A suo parere, la giurisprudenza costante della Corte su questo punto è orientata nel senso che questi procedimenti non incidono affatto sull'aliquota dei diritti e sulla classificazione di un prodotto. Essa osserva, in particolare, che nella causa 80/72 (Race. 1973, pag. 635) la Corte si è richiamata ad una nota dell'allegato del regolamento n. 1052/68 secondo cui:
«l'ammissione a queste voci (11.01 e 11.02) è subordinata alla condizione che il prodotto in questione abbia un tenore in amido superiore al 45 % e un tenore in ceneri inferiore o pari al ... 3 % per i prodotti a base d'orzo», per concludere, secondo la Wünsche, che il criterio determinante è il tenore di amido e di ceneri del prodotto. Essa aggiunge che le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles portano al medesimo risultato.
Infine la Wünsche assume che si deve tener conto del fatto che le farine d'orzo sono generalmente ottenute dalla stacciatura dei residui della produzione d'orzo decorticato, che si tratta di prodotti molitori di mondatura e non di molitura e che la produzione di farina d'orzo per mezzo di mondatura è di conseguenza corrente e normale. Ciò consente del pari di escludere che il cosiddetto Schleifmehl d'orzo o una miscela previa che contenga dello Schleifmehl d'orzo possa rientrare nella voce 23.02 se il tenore d'amido è superiore al 45 % e quello di ceneri inferiore al 3 %.
La Wünsche chiarisce che la seconda questione tende ad accertare se gli ingredienti cerealicoli contenuti nell'alimento di cui è causa debbano essere considerati globalmente, a prescindere dalla miscela previa «farina d'orzo, altra». Essa sostiene, in proposito, che dal punto di vista dell'esportatore solo i tipi di prodotti presenti al momento della produzione e in quella occasione incorporati possono costituire oggetto della dichiarazione della composizione dell'alimento e che i diversi tipi di prodotti utilizzati nella produzione vanno dichiarati separatamente «per voce tariffaria» (art. 2 , n. 1, del regolamento n. 1913/69). Essa propone quindi di risolvere la seconda questione nel modo seguente:
«Il tenore di prodotti cerealicoli nella composizione di alimenti zootecnici composti, ai sensi dei regolamenti nn. 661/72 e 1121/72, va determinato, non in base all'insieme dei prodotti costitutivi contenuti nell'alimento composto, quale risulta dalla lavorazione e dalla trasformazione di cereali, ma in base ai prodotti — distinti per voce doganale — già presenti al momento della produzione e quindi utilizzati e sfruttati nella produzione quali ingredienti specifici dell'alimento zootecnico composto».
In base a siffatte osservazioni la Wünsche risolve altresì la terza questione assumendo che un prodotto cerealicolo, ai sensi dei suddetti regolamenti, può anche derivare dalla miscela previa di orzo macinato e di cosiddetto Schleifmehl d'orzo in quanto già effettuata al momento della produzione dell'alimento zootecnico composto e, in detto stadio, compresa nella voce 11.01 o 11.02 e in seguito effettivamente usata nella produzione dell'alimento composto. Possono essere prodotti di miscela anche i prodotti cerealicoli il cui tenore di amido superi il 45 % in peso e quello di ceneri sia inferiore al 3 %. Essa sostiene inoltre di non essere stata tenuta a dichiarare separatamente, per voce doganale (art. 2, n. 1, del regolamento n. 1913/69), i vari elementi costitutivi della miscela previa.
In via subordinata, essa risolve la quarta questione nello stesso ordine di idee assumendo che, purché le farine di mondatura siano state mescolate prima della produzione dell'alimento composto, la miscela va classificata in funzione del tenore di amido e di ceneri e che il diritto alle restituzioni dev'essere valutato con riguardo alla miscela stessa.
La ricorrente osserva che, contrariamente al Bundesfinanzhof il quale ha dichiarato di partire dall'idea che i regolamenti nn. 661 /72 e 1121/72 — secondo i quali soltanto i prodotti di cui al capitolo 10 e alle voci 11.01 e 11.02 della TDC vanno considerati alimenti zootecnici composti a base di cereali, che possono dar luogo a restituzione — sono conformi al regolamento n. 968/68, ed in particolare all'art. 7, n. 1. di questo, essa è convinta che vadano favoriti gli ingredienti di alimenti zootecnici composti, qualora, in via di principio, possano di per sé dar luogo a restituzioni e siano stati effettivamente usati per la produzione di alimenti zootecnici composti. Essa osserva che la Commissione non poteva; in contrasto con l'espressa disposizione dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 968/68, limitare siffatta possibilità, né escludere dalla restituzione i residui della trasformazione dei cereali di cui alla voce 23.02 della TDC, contemplati altresì dall'allegato A del regolamento n. 120/68.
Essa rileva che, oltre tutto, la Commissione non aveva il diritto di ridurre la portata dell'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 968/68 servendosi solo della motivazione dei regolamenti (CEE) nn. 1913/69, 661/72 e 1121/72 e che non poteva neppure limitare la nozione di prodotti cerealicoli idonei alla restituzione con una semplice nota in calce ai regolamenti (CEE) nn. 661/72 e 1121/72.
Per tutti questi motivi, secondo la ricorrente, va riconosciuta la qualifica di elementi costitutivi cerealicoli, idonei alla restituzione, ai prodotti della voce 23.02 della TDC, in quanto effettivamente usati nella produzione di alimenti zootecnici composti. Essa sostiene che la nota contenuta nell'allegato dei regolamenti nn. 661/72 e 1121/72 è invalida, nella parte in cui osta alla restituzione.
punto 2
Sulla prima questione, la Commissione deduce che il criterio decisivo deve essere esclusivamente quello delle caratteristiche e delle proprietà obiettive del prodotto e non quello del procedimento di produzione o di fabbricazione. Essa specifica che i regolamenti nn. 661/72 e 1121/72 subordinano la restituzione all'esportazione al tenore dei prodotti composti di prodotti cerealicoli di cui al capitolo 10 e alle voci 11.01 e 11.02 della TDC. I residui della stacciatura, della molitura o di altre lavorazioni dei chicchi di cereali di cui le cosiddette Schleifmehle fanno parte, possono rientrare nella voce 23.02 della TDC e possono quindi essere escluse dalla restituzione.
Poiché un residuo della trasformazione dei cereali, quale il cosiddetto Schleifmehl, può essere di qualità variabile soprattutto in funzione del suo tenore di amido, e al fine di evitare distorsioni della concorrenza con la farina, la Commissione ha emanato delle disposizioni secondo cui la classificazione di un prodotto cerealicolo come farina o come residuo non dipendeva più dal carattere conferito dal tipo di lavorazione del prodotto, ma solo da taluni tenori di amido e di ceneri. La nota 2A del capitolo 11 della TDC, il cui testo attuale è identico a quello in vigore al momento dell'esportazione nel 1972, secondo cui vanno classificati nelle voci 11.01 e 11.02 della TDC i prodotti che hanno un tenore di amido superiore al 45 % e di ceneri inferiore o uguale al 3 %, si basa quindi esclusivamente sulle caratteristiche del prodotto, non già sul tipo di produzione o di fabbricazione.
Secondo la Commissione, tuttavia, sorge la questione se le note alla TDC possano essere usate per la classificazione per gruppi di prodotti in forza dei regolamenti relativi alle restituzioni e se la nota 2A al capitolo 11 vada applicata solo alle farine di cereali o anche ad altri prodotti ottenuti non dalla molitura, ma dalla perlatura o dalla mondatura. Essa sostiene che, poiché la normativa in materia non ha introdotto proprie regole d'interpretazione per le voci della TDC e queste disposizioni si sono limitate a riprodurre le voci della TDC, le norme attuate per l'interpretazione della TDC devono altresì essere applicate per l'interpretazione delle disposizioni relative alle restituzioni. Inoltre essa sottolinea che il regolamento di base del Consiglio n. 120/67 prevedeva (art. 18) che le norme generali d'interpretazione della TDC e le norme speciali di applicazione fossero applicate alla classificazione dei prodotti di cui al regolamento.
La Commissione rileva che nelle note 2A e 2B della TDC si trovano indicazioni che portano a concludere che è possibile che i prodotti della macinazione dei cereali siano «prodotti molitori» ai sensi della TDC.
Inoltre, la definizione di «prodotti cerealicoli» data dai regolamenti nn. 1913/69, 661/72 e 1121/72 e le indicazioni relative alla loro classificazione nella TDC consentono di concludere, secondo la Commissione, che deve essere considerato prodotto cerealicolo ai sensi dei regolamenti de quo in particolare ogni prodotto che rientra nelle voci 11.01 e 11.02 in forza della nota 2A, indipendentemente dal fatto che possa derivare da molitura, perlatura o mondatura dei cereali.
La Commissione propone una soluzione comune per le altre questioni sottoposte alla Corte. Da un esame globale del sistema e degli scopi delle restituzioni all'esportazione risulta che è assolutamente necessario che l'esportatore dichiari tutti gli elementi costitutivi dell'alimento composto a base di cereali, precisando le singole percentuali in riferimento alla corrispondente voce della TDC. Questa soluzione, prevista peraltro dall'art. 2 del regolamento n. 1913/69, contribuisce ad evitare ogni eventuale frode od abuso e facilita il controllo senza rischiare di prendere in considerazione prodotti che non sono in realtà idonei alla restituzione. Le medesime considerazioni valgono anche per le «miscele previe». Se l'esportatore potesse dichiarare globalmente i prodotti ottenuti dalla lavorazione o dalla trasformazione dei cereali avrebbe tutte le possibilità di far tener conto di prodotti che non vanno invece considerati.
L'art. 2 del suddetto regolamento va allora interpretato nel senso che la frase «precisando, per voce tariffaria, la percentuale di ogni tipo di prodotto incorporato» Ìndica il risultato di qualsiasi procedimento di lavorazione o trasformazione dei cereali. Per evitare, infine, i rischi di frode, il cosiddetto Schleifmehl che deriva da ogni operazione di mondatura dell'orzo va dichiarato a parte. Secondo la Commissione, solo siffatta interpretazione logica del suddetto articolo è soddisfacente nel caso in cui un prodotto non sia classificato in una o nell'altra voce della TDC in relazione al procedimento di produzione, ma in relazione ad alcuni tenori di alcune sostanze.
In base a queste considerazioni, la Commissione propone le seguenti soluzioni:
1. Ai fini della decisione sul tenore di prodotti cerealicoli di alimenti zootecnici composti a base di cereali ai sensi dei regolamenti (CEE) della Commissione nn. 661/72 e 1121/72, occorre tener conto altresì dei prodotti che derivano dalla perlatura e dalla mondatura dei chicchi di cereali. I prodotti da considerare prodotti cerealicoli ai sensi dei due suddetti regolamenti sono determinati secondo le norme della TDC cui i regolamenti si riferiscono.
2. Il tenore degli alimenti zootecnici composti di prodotti cerealicoli ai sensi dei regolamenti indicati nella soluzione alla prima questione va determinato, conformemente all'art. 2 del regolamento della Commissione n. 1913/69, in base ad ogni elemento costitutivo dell'alimento zootecnico composto che risulta da una operazione di lavorazione o trasformazione dei cereali distinta dal punto di vista della tecnica produttiva.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 28 gennaio 1982, la società Wünsche, con l'aw. Landry, dello studio legale Modest e soci, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai membri del suo servizio giuridico, Jörn Sack e Thomas van Rijn, assistiti dal consulente fiscale Rolf Streckmann, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'11 marzo 1982.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 12 maggio 1981, pervenuta in cancelleria il 9 giugno seguente, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dei regolamenti della Commissione 29 marzo 1972, n. 661, e 29 maggio 1972, n. 1121, che fissano le restituzioni da applicarsi all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali (GU L 79, pag. 35, e L 126, pag. 33).
punto 2
La società Wünsche esportava nel Regno Unito, prima dell'adesione dello stesso alle Comunità, due partite di alimenti zootecnici, composti, stando alla sua dichiarazione, per il 66 % di «farina di orzo, altra», per il-20 % di «tegumento di orzo macinato» e di altre sostanze. La farina conteneva il 22,7 % d'orzo macinato ed il 77,3 % di farina di mondatura «Schleifmehl». L'Hauptzollamt Hamburg-Jonas, dopo aver — successivamente — constatato che «la farina d'orzo, altra» era una miscela, chiedeva il rimborso di DM 89175,33 sulla somma di DM 102895,49 concessa alla Wünsche a titolo di restituzioni. L'Hauptzollamt si rifiutava quindi di tener conto della «farina di mondatura» sostenendo trattarsi di un sottoprodotto della produzione dell'orzo decorticato, che non rientra pertanto nei prodotti cerealicoli ai sensi della normativa da applicare ai fini delle restituzioni. Esso si rifiutava di considerare prodotto omogeneo la miscela «farina d'orzo, altra».
punto 3
L'Hauptzollamt proponeva dinanzi al Bundesfinanzhof ricorso per cassazione (revision) avverso la pronunzia del Finanzgericht, che aveva accolto la tesi della Wünsche secondo la quale la «farina di mondatura» ottenuta dalla prima e dalla seconda decorticazione era un unico prodotto ed andava considerato prodotto cerealicolo, al pari della farina d'orzo macinato.
punto 4
Di conseguenza, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se, nel decidere circa il contenuto di prodotti cerealicoli degli alimenti zootecnici composti ai sensi dei regolamenti (CEE) della Commissione nn. 661/72 e 1121/72, si debba tener conto anche di prodotti derivanti dalla perlatura o dalla mondatura dei chicchi di cereali, non già dalla molitura.
2. Se il contenuto di prodotti cerealicoli degli alimenti zootecnici composti ai sensi dei regolamenti sopra menzionati vada determinato in base al complesso degli ingredienti dell'alimento zootecnico derivanti dalla lavorazione dei cereali.
3. In caso di soluzione negativa della questione n. 2: se possa costituire un prodotto cerealicolo ai sensi dei regolamenti sopra menzionati un miscuglio composto di orzo macinato e di cosiddetto «Schleifmehl» (farina di mondatura).
4. In caso di soluzione affermativa della questione n. 1 e di soluzione negativa della questione n. 3: se, nel decidere circa il contenuto di prodotti cerealicoli degli alimenti zootecnici composti ai sensi dei regolamenti sopra menzionati, i sottoprodotti («Schleifmehle») derivanti dai singoli processi di perlatura o mondatura dell'orzo decorticato vadano presi in considerazione separatamente l'uno dall'altro».
punto 5
La Wünsche sostiene che il metodo di trasformazione e di lavorazione non ha alcuna rilevanza ai fini della determinazione e della classificazione del prodotto, il che sarebbe, peraltro, confermato dalla costante giurisprudenza della Corte. A suo avviso, per la classificazione importa stabilire di quali prodotti cerealicoli sia composta la merce ed in base a tale composizione deve essere valutato il diritto alla restituzione.
punto 6
Nelle sue osservazioni, la Commissione deduce che determinanti devono essere solo le caratteristiche e le proprietà obiettive del prodotto e non il metodo di produzione o di fabbricazione e che, di conseguenza, si devono intendere per prodotti cerealicoli, ai sensi dei regolamenti nn. 661/72 e 1121/72, non solo i prodotti risultanti dalla molitura, ma anche quelli ottenuti mediante perlatura e mondatura di cereali. Circa la soluzione da dare alle questioni 2-4, essa ritiene che il contenuto di prodotti cerealicoli dei mangimi composti vada determinato in funzione di ciascun elemento costitutivo derivante da un processo di lavorazione o di trasformazione dei cereali distinto dal punto di vista della tecnica produttiva.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione
punto 7
La prima questione verte essenzialmente sulla rilevanza del metodo di fabbricazione per la qualificazione di un prodotto come «prodotto cerealicolo», ai sensi dei regolamenti della Commissione nn. 661/72 e 1121/72.
punto 8
Ai termini del quarto considerando dei suddetti regolamenti: «... la restituzione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto dei soli prodotti che entrano abitualmente nella fabbricazione degli alimenti composti ...». Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 968/68 relativo al regime da applicare agli alimenti composti a base di cereali per gli animali (GU L 166, pag. 2) «la restituzione all'esportazione è determinata tenendo conto soltanto di taluni prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione all'esportazione».
punto 9
Dalla nota 2 dell'allegato dei regolamenti nn. 661/72 e 1121/72 risulta che vanno considerati prodotti cerealicoli i prodotti di cui al capitolo 10 ed alle voci 11.01 e 11.02 della TDC.
punto 10
In effetti, secondo la nota esplicativa 2A del capitolo 11 della TDC «i prodotti della macinazione dei cereali ... sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco: a) un tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore ...» al 45 % almeno e «b) un tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) uguale o inferiore ...» al 3 %. Ai sensi della medesima nota, i prodotti che non soddisfano le suddette condizioni vanno classificati nella voce 23.02 della TDC.
punto 11
Da ciò risulta che il metodo di fabbricazione non deve essere preso in considerazione per quanto concerne i prodotti di cui trattasi. Questi vanno pertanto classificati direttamente nella voce specifica ai cui criteri di classificazione essi sono conformi.
punto 12
A questo proposito è opportuno sottolineare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in generale nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive definite nel testo della voce della TDC e delle note relative alle sezioni o ai capitoli della stessa.
punto 13
La prima questione va quindi risolta nel senso che nel decidere circa il contenuto di prodotti cerealicoli degli alimenti zootecnici composti a base di cereali, ai sensi dei regolamenti della Commissione nn. 661/72 e 1121/72, si deve tener conto unicamente dei criteri qualitativi contemplati dalla TDC, senza che sia necessario riferirsi al metodo di fabbricazione.
SENTENZA › In diritto › Sulle altre questioni
punto 14
Con le altre questioni che è opportuno trattare insieme, il Bundesfinanzhof chiede essenzialmente se, per fissare le restituzioni, si debba considerare l'alimento zootecnico composto come un tutto unico o se si debba invece tener conto di ciascuno degli elementi che lo compongono e, in questo caso, se vadano presi in considerazione distintamente i prodotti derivanti da processi di lavorazione diversi.
punto 15
A norma del succitato art. 7 del regolamento n. 968/68, «la restituzione all'esportazione è determinata tenendo conto soltanto di taluni prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione all'esportazione»
punto 16
Ne consegue che per calcolare le restituzioni dovute per l'esportazione di alimenti zootecnici composti, occorre prendere in considerazione non già tutti i componenti ma, nel caso dei miscugli eterogenei, i singoli elementi costitutivi che, di per se stesse, danno diritto alle restituzioni.
punto 17
II regolamento della Commissione 29 settembre 1969, n. 1913, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali (GU L 246, pag. 11) precisa altresì, nel secondo considerando, che vanno presi in considerazione «i soli prodotti la cui quantità incorporata nell'alimento composto e le cui caratteristiche sono veramente rappresentative ... eccezion fatta per gli altri prodotti la cui incorporazione in tale tipo di alimenti presenta un aspetto complementare o marginale».
punto 18
Nello stesso ordine di idee, l'art. 2 del suddetto regolamento dispone che «l'esportatore dichiara agli organi competenti la composizione totale dell'alimento composto a base di cereali precisando, per voce tariffaria, la percentuale di ogni tipo di prodotto incorporato». Tale disposizione implica che nella dichiarazione dell'esportatore siano menzionati tutti i vari elementi costitutivi del prodotto considerato e siano indicate con precisione la percentuale di prodotto che ciascuno di essi rappresenta nonché la voce doganale a cui corrisponde.
punto 19
Secondo lo spirito dell'insieme delle suddette disposizioni vanno considerati prodotti distinti le farine di mondatura derivanti dai singoli processi di mondatura o di perlatura descritti nella quarta questione del giudice di rinvio.
punto 20
Le altre questioni vanno quindi risolte nel senso che il contenuto di prodotti cerealicoli degli alimenti zootecnici composti ai sensi dei regolamenti menzionati nella soluzione della prima questione va determinato tenendo conto di ciascuno degli elementi costitutivi dell'alimento zootecnico composto, i quali possono a loro volta derivare ciascuno da un processo di lavorazione o di trasformazione dei cereali distinto dal punto di vista della tecnica produttiva.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 21
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese,
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 12 maggio 1981, dichiara:
1o Nel decidere circa il contenuto di prodotti cerealicoli degli alimenti zootecnici composti a base di cereali, ai sensi dei regolamenti della Commissione nn. 661/72 e 1121/72, si deve tener conto unicamente dei criteri qualitativi contemplati dalla TDC, senza che sia necessario riferirsi al metodo di fabbricazione.
2o Il contenuto di prodotti cerealicoli degli alimenti zootecnici composti ai sensi dei regolamenti menzionati nella soluzione della prima questione va determinato tenendo conto di ciascuno degli elementi costitutivi dell'alimento zootecnico composto, i quali possono a loro volta derivare ciascuno da un processo di lavorazione o di trasformazione dei cereali distinto dal punto di vista della tecnica produttiva.
Firme
Due
Chloros
Grévisse
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1o luglio 1982.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della Seconda Sezione
O. Due