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Sez. 3, Sentenza n. 12059 del 22/03/1976 Ud. (dep. 20/11/1976) Rv. 134808 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE ABUSIVA - CONFISCA - POTERI ATTRIBUITI AL SINDACO IN MATERIA - INCONCILIABILITA DELLA CONFISCA - RAGIONI.*
Stato
decisa il 1976-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134808-01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE ABUSIVA - CONFISCA - POTERI ATTRIBUITI AL SINDACO IN MATERIA - INCONCILIABILITA DELLA CONFISCA - RAGIONI.*

L'effetto ablatorio della confisca di costruzione abusiva, indipendentemente dalla condizione d'inutilizzabilita, indistruttibilita ed incommerciabilita in cui la cosa confiscata verrebbe a trovarsi, per lo meno temporaneamente, nel patrimonio dello stato, non e conciliabile con l'esplicazione dei poteri attribuiti al sindaco, in rappresentanza di un ente autonomo territoriale diverso dallo stato, riguardo alla costruzione abusiva. Occorre prendere in esame, a tal riguardo, due possibili situazioni, quella nella quale il procedimento amministrativo di repressione dello illecito urbanistico siasi gia esaurito al momento della pronuncia giudiziale e quella in cui il procedimento sia ancora in corso. Nel primo caso, se la riduzione in pristino o la demolizione della opera illegittimamente compiuta abbia gia cancellato le conseguenze del reato in rerum natura, la misura ablatoria sarebbe priva di oggetto e destituita di funzionalita, se in luogo della sanzione amministrativa di carattere reale sia inflitta la sanzione pecuniaria, la somma versata dall'autore dell'illecito urbanistico, costituisce titolo per la legittima e definitiva conservazione della cosa nel proprio patrimonio. Nel caso invece di procedimento amministrativo ancora in corso al momento della pronunzia giudiziale sul reato urbanistico, la incompatibilita tra l'effetto ablatorio della confisca ed i poteri riservati al sindaco in ordine al manufatto che ne dovrebbe essere oggetto e ancora piu mancata. Infatti, espropriato che sia con la confisca, il contravventore perde la legittimazione passiva di fronte alla potesta d'ordine del sindaco, mentre con l'espropriazione verrebbe meno il presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa e con esso il diritto del comune ad introitare la somma corrispondente al valore venale della costruzione abusiva. (Conf mass nn 131526, 131524).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)