Sez. 5 - , Sentenza n. 37051 del 19/12/2022 (Rv. 666589 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI | Terreno edificatorio - Qualificazione contenuta in strumento urbanistico comunale - Successiva dequalificazione in terreno agricolo con piano territoriale provinciale - Irrilevanza - Permanenza della natura edificatoria - Limiti - Ragioni - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI
In tema di ICI, un terreno qualificato come edificatorio da uno strumento urbanistico comunale (PRG o PGT), ove venga successivamente considerato come agricolo da un piano territoriale provinciale di coordinamento (PCTP), mantiene la natura edificatoria fino a quando lo strumento comunale non abbia adottato le prescrizioni sovracomunali di carattere precettivo; pur esistendo, infatti, un obbligo di conformazione a carico del comune alle indicazioni del PCTP, il valore precettivo di questo non è idoneo a superare l'unica fonte diretta del vincolo urbanistico contenuta nei PRG comunali, con la conseguenza che tale dequalificazione è irrilevante ai fini del pagamento dell'ICI e le sanzioni irrogate per infedele dichiarazione sono legittime.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)