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Sez. 3, Sentenza n. 51 del 17/01/1966 Ud. (dep. 22/03/1966) Rv. 100871 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - SENTENZA IN PARTE APPELLABILE, IN PARTE RICORRIBILE - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO PER CAUSA SOPRAVVENUTA - IRRILEVANZA AI FINI DELL'EFFETTO ATTRATTIVO DEL GRAVAME.*
Stato
decisa il 1966-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100871-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - SENTENZA IN PARTE APPELLABILE, IN PARTE RICORRIBILE - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO PER CAUSA SOPRAVVENUTA - IRRILEVANZA AI FINI DELL'EFFETTO ATTRATTIVO DEL GRAVAME.*

La unitarieta del processo penale cumulativo non puo scindersi in Sede di impugnazione: pertanto, se una sentenza e appellabile da una delle parti e ricorribile dall'altra, e ciascuna si e avvalsa del rispettivo mezzo di gravame, il ricorso per Cassazione si converte ope legis in appello, e di entrambe le impugnazioni rimane investito il giudice di secondo grado. Ne ha Rilevanza che l'appello venga poi dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta, poiche l'effetto attrattivo e determinato unicamente dalla sua rituale proposizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 514

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)