Sez. 1, Sentenza n. 45 del 08/01/1974 (Rv. 367551 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - CONSIGLIERE COMUNALE - CAUSE DI DECADENZA - LITE PENDENTE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - POTERI DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO DELLA LITE PENDENTE - LIMITI.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - CONSIGLIERE COMUNALE - CAUSE DI DECADENZA - LITE PENDENTE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - POTERI DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO DELLA LITE PENDENTE - LIMITI.*
Il giudice del contenzioso elettorale dinanzi al quale si discute dell'esistenza della causa di decadenza di un consigliere comunale per la sussistenza di lite pendente con il comune, non ha il potere di accertare se il comune stesso si sia regolarmente costituito nella causa pendente nei confronti dell'eletto e se questo sia legittimato ad causam, ma deve accertare soltanto se la lite sia artificiosa o la pretesa del comune sia manifestamente infondata.*
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)