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Sez. U - , Sentenza n. 22727 del 20/07/2022 (Rv. 665195 - 03)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Iva - Operazioni inesistenti soggette a
Stato
decisa il 2022-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665195-03

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

“reverse charge” - Sanzione ex art. 6, comma 9-bis.3 d.lgs. n. 471 del 1997 - Presupposto - Applicazione del “reverse charge” - Necessità.

In tema di Iva, la sanzione di cui all'art. 6, comma 9-bis.3, seconda parte, del d.lgs. n. 471 del 1997 presuppone che il cessionario o il committente abbia attuato il regime dell'inversione contabile, quantunque per operazioni inesistenti, sicché non può trovare applicazione quando l'Iva non sia stata assolta con tali modalità.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 9 lett. 3, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 15 com. 1 lett. F

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)