Sez. 4, Sentenza n. 901 del 11/02/1980 Ud. (dep. 12/02/1981) Rv. 147583 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESTREMI.*
Ai fini dell'art 201 comma settimo cod proc pen, e necessario che il motivo di impugnazione si concreti non solo nella indicazione, chiara e determinata, della censura, che si intende muovere ad un punto ben identificabile del provvedimento impugnato, ma anche delle ragioni su cui la censura stessa si fonda, in modo che il giudice superiore sia posto in grado di individuare e controllare, nei suoi precisi termini, la critica che viene rivolta al precedente giudizio e, quindi, di esercitare con riferimento alle argomentazioni dello impugnante il proprio Sindacato. (giurisprudenza assolutamente pacifica: V da ultimo mass n 146633, anno 1980 e massima ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)