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Sez. 5, Sentenza n. 12489 del 04/06/2014 (Rv. 631093 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MANI PROPRIE | Rifiuto - Equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - Condizioni - Identificazione dell'autore del rifiuto come destinatario dell'atto o domiciliatario - Necessità - Altri soggetti abilitati alla ricezione ex art 139, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. - Necessità - Omissione - Inesistenza della notificazione.
Stato
decisa il 2014-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631093-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MANI PROPRIE

Il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto se proveniente, con certezza, dal destinatario della notificazione medesima, ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., o, giusta la previsione dell'art. 141, terzo comma, del medesimo codice, dal suo domiciliatario, e non anche quando analogo rifiuto sia stato opposto da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al primo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., sia tuttavia abilitata, ai sensi del secondo comma di quest'ultimo alla ricezione dell'atto, dovendosi, in tal caso, eseguire, a pena di inesistenza della notificazione, le formalità prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)