Sez. 2, Sentenza n. 7300 del 26/03/2010 (Rv. 612351 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE) | Revisione delle tabelle - Valutazione, da parte del giudice, dei piani o porzioni di piano ai fini del loro valore effettivo - Riferimento esclusivo alla estensione della superficie piana - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Piani di diversa altezza (nella specie: sottotetto) - Riferimento anche alla cubatura reale - Necessità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE)
In tema di revisione delle tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 69 disp. att. cod. civ., al fine di accertare se, nella valutazione dei piani o delle porzioni di piano, si sia attribuito ad essi un valore diverso da quello effettivo, il giudice può limitarsi a considerare l'estensione della superficie piana soltanto nel caso in cui tutti i piani o le porzioni di piano siano della stessa altezza; ove, invece, si tratti di piani di diversa altezza (come nella specie, concernente un sottotetto, non effettivamente godibile, causa la ridotta altezza del medesimo, in tutti i suoi metri quadrati di superficie piana), egli deve valutare, all'anzidetto fine, anche la cubatura reale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)