Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 30/03/1999 Cc. (dep. 07/06/1999) Rv. 213488 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimenti in materia di permessi - Reclami - Termine di 24 ore per la proposizione - Deduzione, nel medesimo termine, anche dei motivi a sostegno - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il termine di 24 ore entro il quale, ai sensi dell'art. 30 bis, comma 3, della legge 26 luglio 1975 n.354 (ordinamento penitenziario), debbono essere proposti i reclami in materia di permessi va osservato, a pena di inammissibilità, anche per quanto riguarda i motivi posti a sostegno dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)