Sez. 1, Sentenza n. 1681 del 27/10/1982 Ud. (dep. 25/02/1983) Rv. 157583 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO O SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI GUASTI - CONCRETO PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO O SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI GUASTI - CONCRETO PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Per la sussistenza del reato previsto dall'art. 443 cod. pen. non occorre la prova che il medicinale guasto o imperfetto sia concretamente pericoloso alla salute pubblica. A differenza delle fattispecie legali di cui agli artt. 440, 441, 442 e 444 cod. pen., infatti, l'art. 443 non esige la sussistenza in concreto della pericolosità alla salute pubblica, ritenendo sufficiente il commercio o la somministrazione di medicinali guasti o imperfetti. Ne consegue che l'offesa al bene giuridico tutelato dall'art. 443 (salute pubblica) è oggetto di una valutazione legale fatta a priori e che esula perciò dagli elementi costitutivi della fattispecie da provare in concreto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)