Sez. 1, Sentenza n. 3694 del 16/02/2007 (Rv. 595276 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI | Disciplina previgente al d.lgs. n. 6 del 2003 - Nuove operazioni - Nozione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI
Ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. (nel testo previgente al d.lgs. n. 6 del 2003), costituiscono nuove operazioni vietate tutti gli atti gestori diretti non a fini liquidatori, e quindi alla trasformazione delle attività societarie in denaro destinato al soddisfacimento dei creditori e, nei limiti del residuo, dei soci, ma al conseguimento di fini diversi, essendo invece lecito il completamento di attività in corso destinate al miglior esito della liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2449
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)