Sez. U, Sentenza n. 251 del 15/01/1987 (Rv. 450010 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - DELIBERA COMUNALE DI MODIFICA - APPROVAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ STATALE - CONDIZIONE NECESSARIA PER L'EFFICACIA E L'OBBLIGATORIETÀ DELLA DELIBERA.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - DELIBERA COMUNALE DI MODIFICA - APPROVAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ STATALE - CONDIZIONE NECESSARIA PER L'EFFICACIA E L'OBBLIGATORIETÀ DELLA DELIBERA.*
Con riguardo alla deliberazione comunale che modifichi un regolamento edilizio, l'approvazione da parte dell'autorità statale, secondo la previsione dell'art. 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 6 agosto 1967 n. 765, è condizione necessaria per l'efficacia ed obbligatorietà della deliberazione medesima. (V 3833/75, mass n 378059).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 36 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)