diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 468 del 14/04/1971 Ud. (dep. 10/09/1971) Rv. 119066 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL PERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RIGOROSA.*
Stato
decisa il 1971-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119066-01

PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL PERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RIGOROSA.*

Il giudice non e legato al giudizio tecnico espresso dal perito, ma la sua potesta di dissentirne e strettamente condizionata dal correlativo rigoroso Obbligo di indicare i motivi tecnici che egli oppone a quelli del perito, o quanto meno le diverse risultanze processuali che valgono a rendere univoche le indicazioni equivoche e polivalenti ricavabili in base all'esame dei soli dati tecnici, astrattamente considerati. (V 100119, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)