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Sez. 2, Sentenza n. 3359 del 14/12/1962 (Rv. 254936 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTAZIONE - ONERE DELLA PROVA - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DEL COMPENSO - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1962-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254936-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTAZIONE - ONERE DELLA PROVA - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DEL COMPENSO - ILLEGITTIMITA.*

Spetta al lavoratore, che pretende il pagamento del lavoro straordinario, dare la prova dell'effettiva prestazione di esso, senza che il compenso per lo stesso, il cui criterio di Determinazione e fissato dalla stessa legge sulla base della retribuzione corrisposta per il lavoro ordinario, con le debite maggiorazioni, possa essere determinato con criteri equitativi; pertanto, se il giudice di merito e libero di accertare con apprezzamento incensurabile, in base alle prove offertegli, ed anche per presunzione, quale sia stato il numero delle ore di lavoro straordinario prestato, non puo, invece, determinare il compenso con una decisione di mera equita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)