Sez. 5, Sentenza n. 5262 del 29/05/1972 Ud. (dep. 28/07/1972) Rv. 121715 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ESISTENZA DI UN PATTO DI FIDO - IRRILEVANZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ESISTENZA DI UN PATTO DI FIDO - IRRILEVANZA.*
Sussiste il reato di emissione di assegni a vuoto anche quando fra l'emittente e la banca trattaria sia stato stipulato il cosiddettò patto di fidò. Trattandosi, infatti, ordinariamente di contratto condizionato, il cui perfezionamento e sottoposto all'avverarsi dell'effettiva esazione dei crediti, girati dal cliente, incombe a quest'ultimo e non alla banca accertarsi del buon fine dei titoli, versati a garanzia, prima di emettere gli assegni. (Conf 115171, 115631, anno 1970 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)