Sez. 4, Sentenza n. 2020 del 03/12/1968 Ud. (dep. 20/02/1969) Rv. 110352 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE -RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - GUIDA DI VEICOLO - ISPEZIONE LATERALE DELLA STRADA - NON DEVE DISTOGLIERE IL CONDUCENTE DAL CONTROLLO DEL PERCORSO - RESPONSABILITA DEL CONDUCENTE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE -RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - GUIDA DI VEICOLO - ISPEZIONE LATERALE DELLA STRADA - NON DEVE DISTOGLIERE IL CONDUCENTE DAL CONTROLLO DEL PERCORSO - RESPONSABILITA DEL CONDUCENTE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE.*
Il conducente di veicolo deve continuamente ispezionare la strada che sta per percorrere in modo da essere sempre pronto ad evitare qualsiasi ostacolo che possa pararglisi innanzi. Cio anche quando una qualche evenienza lo costringa a rivolgere la sua attenzione ai lati della strada in quanto una rapida esplorazione laterale ed il contemporaneo controllo del percorso rientrano tra le possibilita del conducente dotato di normale perizia ed esperienza. Risponde, pertanto, di reato colposo il conducente che provochi un investimento perche distrattosi durante la ispezione laterale del percorso.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)