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Sez. 3, Sentenza n. 3737 del 14/11/1968 (Rv. 337083 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - MANO DA TENERE - OBBLIGO DELL'ART 104 DEL RD N 393 DEL 1959 - LIMITI - INVASIONE DA PARTE DI UN VEICOLO DELL'OPPOSTA CARREGGIATA - LEGITTIMITA- CONDIZIONI - SCONTRO CON IL VEICOLO PROCEDENTE SULL'OPPOSTA CARREGGIATA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1968-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337083-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - MANO DA TENERE - OBBLIGO DELL'ART 104 DEL RD N 393 DEL 1959 - LIMITI - INVASIONE DA PARTE DI UN VEICOLO DELL'OPPOSTA CARREGGIATA - LEGITTIMITA- CONDIZIONI - SCONTRO CON IL VEICOLO PROCEDENTE SULL'OPPOSTA CARREGGIATA - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Con l'art.104 del codice stradale vigente non si e inteso affermare un Obbligo di carattere assoluto riguardo alla mano da tenere da parte dei veicoli, dovendo detto Obbligo armonizzarsi con quello, stabilito dall'art.101 dello stesso codice stradale, di comportarsi in modo da non costituire pericolo per la circolazione. Si tratta, cioe, di un Obbligo normale. Fermo tale Obbligo, puo ritenersi giustificata l'invasione della carreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inverso, allorquando particolari circostanze obiettive o l'altrui irregolare condotta di guida determinino una reale situazione di pericolo, che ponga il conducente nella inderogabile necessita di evitare l'imminente danno sterzando a sinistra ed invadendo l'altrui carreggiata sempre che tale manovra di fortuna sia mantenuta rigorosamente nei limiti richiesti dalla situazione che occorre fronteggiare, in modo da ridurre l'invasione della semistrada di sinistra al minimo necessario in ordine al tempo e allo spazio. Pertanto, nel caso di scontro tra due autoveicoli, il fatto che un veicolo abbia sorpassato la carreggiata spettantegli, determinando, con l'invasione della zona stradale riservata a quelli procedenti in senso inverso, la collisione tra le due macchine, non importa automaticamente la colpa esclusiva del conducente che abbia oltrepassato la linea mediana della strada, con conseguente liberazione dell'altro conducente dalla presunzione di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 codice civile dovendosi invece accertare se quella manovra sia imputabile a comportamento colposo del conducente, ovvero necessitata, ed in ogni caso se l'altro conducente abbia fatto da parte sua tutto il possibile per evitare il danno. (V.2977-62).*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 104, Cod. Strada art. 104, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)