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Sez. L, Sentenza n. 466 del 21/01/1988 (Rv. 457007 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA - PREVIO INVIO ALL'ISTITUTO PREVIDENZIALE DEL CERTIFICATO MEDICO - ONERE DELL'ASSICURATO MEDESIMO - INOSSERVANZA DEL TERMINE PERENTORIO PER DETTO INVIO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA A MANCATA DEDUZIONE DI GIUSTIFICAZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO IN ORDINE AL RITARDO NELL'INVIO DEL CERTIFICATO ED A DECLARATORIA DI IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2 DEL D.L. N. 663 DEL 1979, CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 38 COST.*
Stato
decisa il 1988-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457007-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA - PREVIO INVIO ALL'ISTITUTO PREVIDENZIALE DEL CERTIFICATO MEDICO - ONERE DELL'ASSICURATO MEDESIMO - INOSSERVANZA DEL TERMINE PERENTORIO PER DETTO INVIO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA A MANCATA DEDUZIONE DI GIUSTIFICAZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO IN ORDINE AL RITARDO NELL'INVIO DEL CERTIFICATO ED A DECLARATORIA DI IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2 DEL D.L. N. 663 DEL 1979, CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 38 COST.*

A seguito del mutamento del quadro legislativo determinato dall'art. 2 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito con legge 29 febbraio 1980 n. 33), il diritto del lavoratore all'indennità di malattia, in presenza di un'infermità che determini incapacità lavorativa, è condizionato all'assolvimento da parte dell'assicurato dell'Onere d'inviare all'istituto previdenziale, nei modi e nei tempi prescritti, il certificato medico di diagnosi della malattia, al fine di consentire all'istituto la necessaria attività di accertamento. Ne consegue che stante la perentorietà del termine per detto invio, la prestazione previdenziale è, in caso di ritardo, dovuta soltanto per i giorni rispetto ai quali l'Onere anzidetto è stato assolto. (nella specie, la Corte suprema ha ritenuto irrilevante, nella controversia in cui l'assicurato non abbia addotto alcuna giustificazione, la questione della legittimità costituzionale del suindicato art. 2, in relazione agli artt. 3 e 38 cost., sotto il profilo dell'impossibilità, trattandosi di un Onere anziché di un Obbligo, di far valere qualsiasi giustificazione in ordine al ritardato invio del certificato). (V 4854/87, mass n 453482).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 5, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)