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Sez. 2, Sentenza n. 798 del 06/04/1970 Ud. (dep. 16/03/1971) Rv. 117154 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - PENA - MOTIVO CONCERNENTE L'ECCESSIVITA DELLA PENA - RICHIESTA IMPLICITA DELLE ATTENUANTI GENERICHE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117154-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - PENA - MOTIVO CONCERNENTE L'ECCESSIVITA DELLA PENA - RICHIESTA IMPLICITA DELLE ATTENUANTI GENERICHE - ESCLUSIONE.*

Il motivo di appello che deduce l'eccessivita della pena non contiene implicitamente la richiesta delle attenuanti generiché trattasi di punti della decisione ben distinti ed autonomi, giacche la disciplina normativa contempla, da un lato (art 133 cod pen), i criteri direttivi generali del giudice nella individuazione della pena, dall'altro lato (art 62 bis cod pen), un'eventuale circostanza attenuante facoltativa, concedibile solo nei casi in cui la condotta del reo possa apparire meritevole di speciale considerazione ed indulgenza, si da determinare un'ulteriore riduzione della pena base. (Conf 113981, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)