Sez. 2, Sentenza n. 20664 del 18/06/2026 (Rv. 678569-01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Lesione del diritto di proprietà - Danno non patrimoniale - Lesione di diritti inviolabili della persona - Necessità - Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
La lesione del diritto di proprietà è fonte di danno non patrimoniale solo quando, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c., comporti un pregiudizio serio e
non futile a uno dei diritti della persona riconosciuti dalla Carta costituzionale - a titolo esemplificativo, quello alla salute, alla tutela della maternità e infanzia, al lavoro, alla privatezza del domicilio e della corrispondenza, alla libertà di movimento, alla libertà di riunione, di svolgere attività politica o sindacale - ovvero nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, quali quelle contemplate dall'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.
Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 34 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)