Sez. L, Sentenza n. 3464 del 10/07/1978 (Rv. 392942 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PRESUPPOSTI NECESSARI PER L'INVALIDITA CIVILE - DIFFERENZE - CONSEGUENZE - EFFETTIVO ESPLETAMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATO DI ATTIVITA LAVORATIVA SUBORDINATA - VALUTAZIONE ALLA STREGUA DEI CRITERI EX ART 10 DELLA LEGGE N 636 DEL 1939 - MODALITA RELATIVE ALL'ASSUNZIONE AL LAVORO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PRESUPPOSTI NECESSARI PER L'INVALIDITA CIVILE - DIFFERENZE - CONSEGUENZE - EFFETTIVO ESPLETAMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATO DI ATTIVITA LAVORATIVA SUBORDINATA - VALUTAZIONE ALLA STREGUA DEI CRITERI EX ART 10 DELLA LEGGE N 636 DEL 1939 - MODALITA RELATIVE ALL'ASSUNZIONE AL LAVORO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
L'accertamento dell'invalidita ai fini del pensionamento anticipato dell'INPS si basa su propri e diversi presupposti rispetto a quelli necessari per l'invalidita civile; infatti ai fini del riconoscimento della seconda hanno Rilevanza anche esclusiva le minorazioni congenite (art 2 comma secondo della legge n 118 del 1971) e per essa e sufficiente una riduzione permanente della "capacita lavorativa" (concetto diverso da quello di "capacita di guadagno di cui all'art 10 del RDL n 636 del 1939) non inferiore ad un terzo. Pertanto la circostanza dell'effettivo espletamento da parte dell'assicurato di attivita lavorativa di natura subordinata, anche se questi sia stato assunto come invalido civile à termini della legge n 482 del 1968, deve essere in ogni caso valutata dal giudice del merito - investito della domanda diretta ad ottenere il suddetto pensionamento anticipato dell'INPS - alla stregua dei soli criteri scaturenti dalla specifica norma di cui all'art 10 comma primo del RDL n 636 del 1939, senza tener conto delle modalita con cui sia avvenuta l'assunzione al lavoro salvo che questa non sia dovuta, di fronte ad una effettiva inidoneita dell'assicurato a svolgere una proficua attivita, a quella benevolenza del datore di lavoro, che non puo ricorrere in relazione alle assunzioni disciplinate dalla legge n 482 del 1968 che prevede che la residua capacita rimanga prossima ai due terzi.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 639 art. 10, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 5 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)