Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011 (Rv. 618717 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI | Efficacia probatoria - Portata - Nei confronti di entrambe le parti in riferimento al corrispondente contratto - Configurabilità - Condizioni - Accettazione del destinatario della prestazione - Necessità.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI
La fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto (nella specie, contratto di appalto per la realizzazione di una scala all'interno di un immobile) allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2709
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)