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Sez. 3, Sentenza n. 577 del 02/03/1973 (Rv. 362650 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - PRESCRIZIONE - REGRESSO - DEL CONDEBITORE ESCUSSO - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DELLA - DOMANDA GIUDIZIALE DEL CREDITORE - CONSEGUENTE INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - OPPONIBILITA AGLI ALTRI CONDEBITORI.*
Stato
decisa il 1973-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362650-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - PRESCRIZIONE - REGRESSO - DEL CONDEBITORE ESCUSSO - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DELLA - DOMANDA GIUDIZIALE DEL CREDITORE - CONSEGUENTE INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - OPPONIBILITA AGLI ALTRI CONDEBITORI.*

Nel caso in cui piu soggetti siano tenuti in solido ad una medesima prestazione ed uno solo di essi sia convenuto in giudizio dal creditore, il detto convenuto puo esercitare Azione di rivalsa verso i condebitori, giovandosi, per escludere la prescrizione di tale Azione, dell'effetto interruttivo prodotto dalla domanda giudiziale proposta contro di lui dal creditore che opera, per il disposto dall'art 1310, comma primo, cod civ, anche nei confronti degli altri debitori solidali, e che perdura, a norma dell'art 2945, secondo comma cod civ, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. (contra 1873/72, mass n 358915; Conf 1883/65; V 2330/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)