Sez. U, Sentenza n. 14657 del 05/07/2011 (Rv. 618414 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione - Azione per il risarcimento danni - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Il giudizio risarcitorio avente ad oggetto il danno da illegittima sospensione della carta di circolazione di un autoveicolo è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario anche quando si sia consumata la facoltà di proporre opposizione alla sanzione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto la sanzione accessoria che costituisce il presupposto di tale azione risarcitoria non può essere assimilata ad un provvedimento amministrativo in senso proprio, essendo l'espressione di un potere punitivo che incide direttamente nella sfera dei diritti soggettivi del privato ed esorbita dall'alveo della potestà discrezionale della pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 217, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)