Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 125 del 1983
Massime (1)
Massima n. 12777
- Conflitto di attribuzione tra stato e regione
- Regione friuli-venezia giulia
- Lettera 26 novembre 1982, n. 2159, del ministero delle finanze (recupero, mediante graduale compensazione di somme risultanti indebitamente corrisposte alla regione)
- Domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
- Possibile restituzione in pristino qualora il giudizio di merito dovesse risolversi a favore della regione ricorrente
- Insussistenza di gravi ragioni
- Reiezione.
Leggi la massima
Nel conflitto di attribuzione tra Stato e Regione la sospensione di cui all'art. 40 l. 11 marzo 1953 n. 87 non può essere concessa quando l'atto impugnato produca effetti dannosi suscettibili di essere eliminati dopo l'eventuale pronuncia favorevole di merito.
Norme impugnate
- lettera del ministero delle finanze 26 novembre 1982, n. 2159
Parametri
- art. 40 legge 11 marzo 1953, n. 87
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Visto il ricorso proposto dal Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia con atto notificato il 3 febbraio 1983 e depositato l'11 febbraio 1983
contro
il Presidente del Consiglio dei ministri
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento enunciato nella lettera 26 novembre 1982 n. 2159 (pervenuta alla Regione il 6 dicembre 1982) del Ministero delle Finanze-Direzione Generale per la finanza locale -; provvedimento con il quale detto Ministero ha rilevato che l'IGE all'importazione non andava compresa nella previsione dell'art. 49 n. 5 dello Statuto speciale di autonomia del Friuli-Venezia Giulia; ha accertato la conseguente maggiore corresponsione alla detta Regione, sugli importi sostitutivi dell'IGE (art. 8 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638) e per il periodo 1973-1982, della somma complessiva di L. 186 miliardi e 438.158.718; ed ha disposto il recupero di detta somma nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia; così violando, secondo la ricorrente, il principio costituzionale del divieto di autotutela nei rapporti fra Stato e Regioni, desumibile dall'art. 134 della Costituzione, nonché gli artt. 65 e 29 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'avvocato Generale dello Stato, atto depositato in data 22 febbraio 1983.
Udito il relatore, prof. Ettore Gallo;
e uditi, altresì per la Regione Friuli-Venezia Giulia l'avv. Gaspare Pacia e per il Presidente del Consiglio dei ministri l'avvocato di Stato Giorgio d'Amato;
punto 1
considerato che non sussiste l'obiettiva impossibilità di restituzione in pristino qualora il giudizio di merito dovesse risolversi a favore della ricorrente, né d'altra parte appare irreparabile il danno che la Regione verrebbe a subire a seguito del parziale recupero frattanto disposto dal Ministero delle Finanze, posto che - secondo le dichiarazioni rese a verbale dall'Avvocato dello Stato in camera di consiglio il recupero è stato programmato dal Ministero per il corso di un decennio, attraverso una parziale e graduale compensazione annua con le somme che lo Stato sarà via via per erogare alla Regione,
che, pertanto, non sussistono le gravi ragioni richieste dall'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservata ogni pronunzia sul rito e sul merito, respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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