Sez. L, Sentenza n. 479 del 02/02/1978 (Rv. 389774 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CONDIZIONI.*
Perche il lavoratore illegittimamente licenziato possa chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art 18 dello statuto dei lavoratori, e sufficiente che ricorra la condizione, richiesta dall'art 35 della stessa legge, dell'occupazione, nell'unita produttiva a cui era addetto il lavoratore stesso, di piu di quindici dipendenti, ma non occorre anche la condizione, prevista dall'art 11 della legge n 604 del 1966, che il numero complessivo dei dipendenti dell'impresa sia non inferiore a trentacinque.*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)